L’attività logico-conoscitiva del giudice riguarda:
- l’individuazione e l’interpretazione della fattispecie legale astratta sotto cui sussumere il diritto fatto valere in giudizio (quaestio iuris);
- l’accertamento dell’esistenza dei fatti principali rilevanti come fatti costitutivi, modificativi, estintivi o impeditivi ai fini del diritto azionato (quaestio facti).
La differenza tra tali attività non deriva dalla logica, ma dal diritto positivo, ossia dal diverso modo con cui l’ordinamento giuridico le disciplina:
- nell’interpretazione e nell’individuazione della fattispecie legale astratta, il giudice:
- non è mai vincolato dalle indicazioni delle parti (principio del iura novit curia), con l’unico limite in caso di concorso di diritti, quando l’individuazione della norma da parte dell’attore serve all’individuazione del singolo diritto azionato;
- non è vincolato dal divieto di utilizzazione del proprio sapere privato;
- non è vincolato al rispetto di procedimenti diversi da quelli degli artt. 12-14 delle preleggi in tema di interpretazione (analogia legis et iuris e divieto di applicazione analogica di norme eccezionali);
- è soggetto ad un controllo da parte della Corte di Cassazione, per quanto riguarda l’attività di individuazione ed interpretazione della legge;
- nell’accertamento dei fatti rilevanti e ricostruzione della fattispecie concreta:
- il giudice deve considerare esistenti i fatti non controversi, essendo vincolato dalle indicazioni concordi delle parti;
- quanto ai fatti controversi, come tali bisognosi di prova, si stabilisce:
- il divieto di utilizzazione del sapere privato con il solo limite del notorio;
- il principio per cui, salvi i casi in cui la legge attribuisce poteri istruttori di ufficio, il giudice può utilizzare solo prove acquisite al processo su istanza delle parti o del pubblico ministero;
- l’utilizzo esclusivo di prove richieste o prodotte dalle parti nel rispetto del sistema di preclusioni o decadenze;
- il rispetto della modalità di formazione e di acquisizione delle singole prove;
- la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice, ad eccezione delle prove legali, la cui idoneità a provare l’esistenza del fatto controverso viene predeterminata dal legislatore;
- l’attività di accertamento non sottoposta al controllo pieno in Cassazione, ma solo ad controllo indiretto tramite la motivazione.