L’art. 10 detta una regola generale (empirica) per la determinazione del valore di cause connesse, se proposte tra le stesse parti, e per la conseguente individuazione del giudice competente per valore davanti al quale attuare il simultaneus processus:

  • il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda (co. 1);
  • a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro una medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale (co. 2).

La connessione per subordinazione si attua quando l’attore propone nello stesso processo una domanda in via principale ed un’altra in via subordinata (es. attore che chiede in via principale l’annullamento del contratto e in via subordinata l’esecuzione del contratto). L’azione proposta in via subordinata viene esaminata dal giudice soltanto nell’ipotesi in cui venga respinta la domanda principale (domanda subordinata sospensivamente condizionata al rigetto principale).

Qualora la domanda principale sia accolta, la domanda subordinata assorbita (non esaminata) può essere riproposta in appello ex art. 346, su istanza della parte praticamente vittoriosa, per l’ipotesi che il giudice di appello riformi la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha accolto la domanda principale.

Lascia un commento