Per comprendere il significato dell’art. 99 è necessario considerare l’art. 2907 c.c. secondo il quale alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o di ufficio . Tale articolo, oltre a costituire un inutile doppione dell’art. 99, è fonte di equivoci perché dopo aver riaffermato che normalmente l’esercizio dell’attività giurisdizionale è condizionato alla domanda di parte , pone come eccezioni a tale principio sia l’ipotesi in cui l’autorità provveda su istanza del pubblico ministero sia l’ipotesi in cui provveda di ufficio. Gli equivoci di una simile formulazione sono due:

  • accreditare l’opinione secondo cui il principio della domanda si identificherebbe con quello della normale correlazione tra la titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e la titolarità del diritto di azione, principio questo che deriva sia dall’art. 24 Cost. secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti , sia dagli artt. 69 e 81 da cui si deduce a contrariis che solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge l’azione (domanda) può essere legittimamente proposta da un soggetto non titolare del diritto sostanziale dedotto in giudizio;
  • porre sullo stesso piano, come eccezioni, le ipotesi in cui il giudice provveda su istanza del pubblico ministero (deroga al principio della normale correlazione tra titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e titolarità del diritto di azione) o provveda di ufficio (deroga al principio della domanda): il principio della domanda, infatti, è rispettato non solo quando la domanda è proposta dal titolare del diritto sostanziale dedotto, ma anche quando essa sia eccezionalmente proposta da un sostituto processuale o dal pubblico ministero. Le uniche ipotesi in cui il principio della domanda non trova applicazione sono quelle in cui, eccezionalmente, la legge ammette che l’autorità giudiziaria possa provvedere di ufficio.

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