Un problema di ambito di applicabilità del modello «camerale» si può porre se si accede alla concezione formalistica di questo modello, che, negando qualsiasi rilevanza al contenuto dei provvedimenti, ne permette l’utilizzabilità anche per provvedimenti non rientranti nella volontaria giurisdizione.

Se, si accede alla concezione contenutistica, l’area di applicabilità non dovrebbe supera l’ambito dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Prendendo le mosse dall’adesione alla concezione formalistica, si è sviluppato un ampio dibattito in ordine alla cameralizzazione dei processi sui diritti soggettivi e sulle proposte di soluzione dei nodi della giustizia civile con l’introduzione di modelli cameral-sommari. Queste proposte sono state giustificate con la necessità di offrire soluzioni rapide delle controversie civili, per non disattendere la domanda di giustizia dei cittadini, elusa e vanificata dal malfunzionamento della giustizia in Italia.

Contro la tendenza alla cameralizzazione del processo sui diritti soggettivi si è obiettato che con un processo privo di effettivo contraddittorio e del diritto alla prova e lasciato al «paternalismo» del magistrato, il problema che si pone al legislatore prima e all’interprete poi è di assicurare, per la tutela dei diritti soggettivi, il «dovuto processo legale», che comporta, comunque, un’integrazione delle forme camerali con quelle forme del processo contenzioso.

Questo dibattito ha permesso di chiarire che il rinvio alla «camera di consiglio» o alla «decisione in camera di consiglio» può essere assimilato al rinvio alle «forme camerali nella loro integrità» solo quando tale rinvio operi in materie esclusive della volontaria giurisdizione.

Viceversa, quando il rinvio opera anche in materie che incidono su diritti soggettivi, la relatio alla «camera di consiglio» o alla «decisione in camera di consiglio» non può comportare la recezione integrale ed esclusiva delle forme camerali, le quali devono quindi essere integrate con forme proprie del modello ordinario, che assicurino alle parti il «dovuto processo legale», con le garanzie del contraddittorio e del diritto alla prova.

Come esempio di fattispecie in cui il sistema processuale, a seguito di un rinvio «neutro», permette l’integrazione delle forme camerali con le forme del modello ordinario di cognizione, viene ricordato l’appello «deciso in camera di consiglio», previsto in materia di scioglimento di matrimonio.

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