È impossibile configurare una forma di partecipazione colposa al delitto doloso altrui, in quanto manca per ciò che concerne i delitti nel nostro ordinamento, la previsione di una fattispecie di partecipazione colposa, che non sia quella di cooperazione ad un delitto colposo. Ciò manca anche perché una previsione del genere non sarebbe stata utile: infatti il contributo causale apportato da una condotta colposa, unitamente ad un altrui fatto doloso (o incolpevole) ad un evento vietato dalla legge non realizza una forma di partecipazione. Bisogna infine vedere se una condotta, conforme ad una fattispecie colposa di parte speciale, possa esser assoggettata alla disciplina caratteristica del concorso, se risulti accompagnata da quell’elemento circostanziale che qualifica un comportamento (in origine tipico) in funzione della sua realizzazione in regime di concorso. Secondo Gallo in questo caso valgono in quanto applicabili tutte le regole dettate per le altre ipotesi di concorso.
Concorso nelle contravvenzioni
Concorrere a una contravvenzione vuol dire realizzare una contravvenzione: dato che questa può esser realizzata con dolo e con colpa, lo stesso dovrà dirsi per il medesimo atto di partecipazione.