Circa la complessa struttura della colpevolezza, la concezione normativa richiede:
a) l’imputabilità.
b) la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità del precetto penale.
c) il dolo o la colpa.
d) l’assenza di cause di esclusione della colpevolezza.
Circa i rapporti tra colpevolezza e imputabilità, in particolare, si discute se questa sia o meno presupposto o requisito di quella. Muovendo da una concezione sostanzialmente psicologica (1) della colpevolezza, parte della dottrina sembra risolvere la questione in negativo, ritenendo che gli stati psichici del dolo e della colpa sarebbero riscontrabili anche nei minori e negli infermi di mente.
Con la concezione normativa (2), invece, l’imputabilità trova il suo più coerente inquadramento proprio come presupposto necessario della colpevolezza. Per potersi rimproverare ad una volontà di non essere stata diversa, infatti, occorre che essa si sia formata in un soggetto capace di intendere e di volere.
Quanto alle conseguenze dommatiche e pratiche:
- la prima tesi porta ad ammettere la configurabilità del reato doloso e colposo pure nei confronti dell’agente non imputabile, essendo configurabile la colpevolezza anche senza imputabilità.
- la seconda tesi porta ad escludere la configurabilità del reato, doloso o colposo, nei confronti dei non imputabili, essendo inconcepibile la colpevolezza senza imputabilità.
Resta tuttavia aperto il problema se possa comunque sussistere reato anche del non imputabile. L’esistenza del reato anche in assenza di imputabilità, infatti, appare affermato dal nostro stesso codice (es. artt. 86, 111 e 648), il quale qualifica come reato o delitto anche il fatto commesso dal non imputabile. Se è così, risulta fondamentale precisare che elemento essenziale del reato, se non è necessariamente la colpevolezza, è pur sempre l’appartenenza psichica del fatto all’agente. La colpevolezza è elemento necessario del reato nei confronti dei soggetti imputabili, mentre nei confronti dei soggetti non imputabili viene in considerazione il fatto di reato, sintomatico di pericolosità. Perché il fatto di reato del non imputabile sia sintomatico di pericolosità, tuttavia, occorre pur sempre che gli appartenga psicologicamente.
Il principio di soggettività del reato, quale riferibilità psichica del fatto all’agente, ha quindi una validità generale, atteggiandosi però in modo diverso a seconda che si tratti:
- di soggetti imputabili, nei confronti dei quali il collegamento psicologico è dato dalla colpevolezza.
- di soggetti non imputabili, nei confronti dei quali, essendo la colpevolezza inconcepibile, il fatto può dirsi materialmente causato ed espressione della personalità propria, soltanto in assenza di quelle cause esterne che (1) escludono l’appartenenza della condotta al soggetto anche incapace (es. costringimento) o (2) escluderebbero la riferibilità psichica dell’evento ad un qualsiasi altro soggetto imputabile (es. evento imprevedibile).