Un nuovo modello di scienza penale integrata sull’esempio dell’antico modello lintziano non è stato ancora delineato. Il reciproco isolamento e la strada del diritto penale puro sembrano però arrivati alla fine. Le condizioni necessarie per l’impostazione della collaborazione tra diritto penale e criminologia devono essere generate nel metodo di lavoro del giurista e prima ancora nell’atteggiamento mentale dei cultori delle scienze normative.
Vi sono ampi settori nel diritto penale nei quali la fragilità delle categorie e teorie dommatiche o delle scelte politico-criminali adottate dal legislatore è dovuta all’insufficiente ponderazione delle variabili empirico-sociali e criminologiche sottostanti. Invece di fragilità della crosta del diritto penale tale da prestarsi a spaccature rispetto al dato empirico, sarebbe meglio parlare di sottigliezza.
Vediamo alcune aree in cui il sistema giuridico-penale manifesta una vigile sottigliezza. Come emerge dalle parole di von Liszt è già l’esigenza di impostare la politica criminale in termini razionali a sollecitare un confronto con la criminologia e dunque a rendere uniformemente un po’ più sottile la cortina del sistema penale.
In questa temperie socio-culturale non c’è da sorprendersi che si sia ulteriormente approfondito quel divario consistente tra visione scientifica e percezione sociale della criminalità e del diritto penale come strumento per combatterla. Solo grazie alla capacità di sostenere l’impatto inquietante della complessità moderna si sarà dunque in grado di aderire ai due presupposti primordiali di ogni politica criminale razionale e legittima.