Si è escluso che l’inesigibilità possa assurgere a causa generale, per giunta extralegale, di esclusione della colpevolezza. Le cause di esclusione della colpevolezza o scusanti differiscono dalle cause di giustificazione o scriminanti, perché lasciano integra l’antigiuridicità obiettiva del fatto e fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero all’autore. Hanno quindi efficacia solo in rapporto ai soggetti cui si riferiscono e non sono estensibili a eventuali concorrenti. Sono:
• Lo stato di necessità scusante o cogente. È l’ipotesi in cui il pericolo di un danno grave alla persona incomba sullo stesso agente o su di un prossimo congiunto: solo in questo caso, si può plausibilmente ritenere che una condotta diversa era da parte di chi ha agito, psicologicamente inesigibile.
• La coazione morale, fa riferimento alla situazione di chi compie l’azione criminosa sotto la minaccia psicologica esercitata da un’altra persona: anche in questo caso si può ragionevolmente sostenere che l’agente realizza il fatto in presenza di una situazione anormale, che rende inesigibile sul piano psicologico una condotta diversa.
• L’ordine criminoso insindacabile della pubblica Autorità. A differenza dell’esecuzione di un ordine legittimo, che elidendo l’antigiuridicità del fatto, costituisce una causa di giustificazione, l’adempimento di un ordine criminoso insindacabile da parte di chi lo esegue non esclude l’illiceità del fatto commesso. Per esentare da responsabilità penale il subordinato che commette un reato eseguendo un ordine illegittimo del superiore al quale non può disobbedire, non rimane che far leva sulla forte pressione psicologica nella quale egli si trova ad agire e che annulla i presupposti di un processo normale di motivazione.
• L’ignoranza o errore inevitabile- scusabile della legge penale. Anche l’ignoranza invincibile dell’illiceità del fatto può essere ricondotta nell’ambito delle situazioni, nelle quali non si può psicologicamente pretendere da chi ha agito, una condotta diversa conforme al diritto. Essendo l’ignoranza inevitabile, l’agente non era in condizioni di comportarsi in modo da non incorrere nella commissione di un fatto di reato.