Circa la nozione della responsabilità oggettiva, essa consiste:
- nella responsabilità oggettiva per l’evento, che si ha quando l’evento è posto a carico dell’agente sulla base di un semplice rapporto di causalità, ossia a prescindere dal dolo o dalla colpa (art. 42 co. 3) (ipotesi comuni).
- nella responsabilità oggettiva per un elemento di fatto, che viene posto a carico dell’agente per il solo fatto della sua obiettiva esistenza, anche se da lui non conosciuto (ipotesi marginali).
In questa lata nozione, comunque, vengono compresi non solo i casi in cui manchi il dolo o la colpa, ma anche tutti i casi in cui si prescinda dal loro accertamento o se ne presuma l’esistenza.
Circa le dimensioni, la responsabilità oggettiva comprende:
- la responsabilità oggettiva espressa, costituita dalle ipotesi espressamente previste nelle varie legislazioni penali, compresa quella italiana (art. 42 co. 3). Dalla responsabilità oggettiva vera e propria, comunque, va distinta la responsabilità colpevole, ma anomala, in cui non si prescinde dalla colpevolezza, ma la colpa viene punita a titolo di dolo o viceversa.
Quanto alle condizioni obiettive di punibilità si distingue tra:
- condizioni obiettive di punibilità a contenuto offensivo (c.d. intrinseche), che consistono in un accadimento offensivo del bene protetto.
- condizioni obiettive di punibilità consistenti in accadimenti estranei all’offesa (c.d. estrinseche), che rendono opportuna la punibilità di un fatto già di per sé offensivo.
Mentre le prime condizioni danno luogo ad una responsabilità oggettiva, le seconde, al contrario, darebbero luogo ad una responsabilità colpevole, ma condizionata.
- la responsabilità oggettiva occulta, che riguarda quelle ipotesi di responsabilità oggettiva che si annidano nello stesso concetto di colpevolezza e nelle sue specifiche forme del dolo e della colpa.
Circa la costituzionalità, la responsabilità oggettiva, espressa o occulta, contrasta non solo con la moderna coscienza giuridica ma con la stessa Costituzione, a patto che si voglia attribuire all’art. 27 un significato non vanificante ed anacronistico.
Le ipotesi indubbie di responsabilità oggettiva espressa (es. concorso dell’extraneus nel proprio reato) dovrebbero essere dichiarate incostituzionali nella parte in cui ammettono una responsabilità senza colpevolezza. Al contempo, le ipotesi problematiche (es. pretereintenzione, aberratio ictus bioffensiva) dovrebbero essere reinterpretate adeguatamente in termini di colpevolezza, anziché di perenne lamentazione sul versari in re illicita.