Si ha reato putativo quando il soggetto crede di commettere un fatto costituente reato (o un reato più grave), mentre reato non è (o è reato meno grave). L’errore, in questo caso, agisce in senso inverso rispetto all’errore finora considerato e può nascere da qualsiasi tipo di errore. Ciò che accomuna tutte le ipotesi di reato putativo è la realizzazione di un fatto che non costituisce reato (o un reato meno grave), accompagnata però dalla convinzione di commettere un reato (o un reato più grave).

 Ispirato al principio oggettivistico, il nostro codice (art. 49 co. 1) coerentemente sancisce che non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato . Per quanto riguarda il reato putativo per ignoranza dell’esistenza di una scriminante, l’art. 59 co. 1 dispone, simmetricamente, che le circostanze che escludono (o attenuano) la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti .

L’art. 49 co. 3, inoltre, dispone che se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso .

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