Reati di mera condotta e di evento. Ci si deve occupare ora della struttura del fatto oggettivo come delineata dal 47 1° e 59 ultimo comma. Bisogna per questo motivo prendere le mosse da 4 figure delittuose previste nel Libro Secondo del C.C.: calunnia, omicidio, truffa, attentati vs integrità, indipendenza, unità dello Stato. Il fatto obiettivo di calunnia ex 368 si esaurisce nella condotta di falsa incolpazione di un reato con comunicazione diretta al giudice: la legge prescinde ai fini della consumazione del delitto dal risultato della stessa incolpazione in quanto il delitto è aggravato se il calunniato è condannato per il reato di cui è stato falsamente incolpato. Il fatto obiettivo di truffa ex 640 richiede la verificazione di una serie di eventi naturalistici: l’errore del soggetto passivo del reato, un profitto ingiusto per il truffatore o per terzi con danno per la vittima della truffa nonché un atto di disposizione patrimoniale non espressamente menzionato nella formulazione normativa ma indispensabile perchè si passi da un evento puramente mentale e conseguenze di profitto e danno. Non basta quindi una condotta di artifici idonei a ingannare. Tra fattispecie di calunnia e truffa esiste una differenza di tecnica normativa relativamente alla natura dell’interesse tutelato dalle due norme: in alcuni casi la tutela che si vuol realizzare esige la previsione di fattispecie di mera condotta (calunnia), in altri è necessaria la realizzazione d’un evento naturalistico (truffa). Il delitto di omicidio ex 575 è un delitto con evento naturalistico ma confrontato con il delitto di truffa fa cogliere una differenza di costruzione normativa: nel primo la condotta è descritta per note interne (tipicizzata per elementi estrinseci), per il delitto di omicidio ogni condotta umana che si pone come antecedente causale della morte si presenta come idonea a costituire l’elemento obiettivo positivo del reato. Parrebbe richiesto solo il collegamento causale tra condotta e evento morte, ma non è così perché la fattispecie causalmente va integrata, in questo caso, dalla nota della direzione non equivoca degli atti posti in essere.
Reati a forma vincolata. Alcuni ritengono che la distinzione tra reati a forma vincolata e reati causalmente orientati valga solo all’interno della categoria dei reati con evento naturalistico, infatti la rilevanza di una condotta in funzione del risultato sembra esigere la realizzazione d’un evento. Ma invece esistono reati di mera condotta causalmente orientati: es 241: esso è un reato di mera condotta ma la sua condotta non è descritta per note intrinseche bensì in funzione della realizzazione del risultato. La tipicità è assicurata dalla idoneità a cagionare un risultato virtuale. Quindi la distinzione tra fattispecie a forma vincolata e fattispecie causalmente orientate vale anche per i reati di mera condotta. I 4 reati fornitici portano a individuare 4 tipologie distinte che si sovrappongono e incrociano: reati di mera condotta, e reati con evento naturalistico; reati a forma vincolata (questa ricorre anche nei reati di omissione: di essi si parla quando la fattispecie si incentra su una condotta omissiva senza che sia attribuita rilevanza a conseguenze del mondo esterno. Reati di omissione impropria o commissivi mediante omissione sono quelli in cui la condotta omissiva deve seguire uno o più eventi naturalistici. Nei primi è violato un obbligo a contenuto positivo discendente direttamente dalla norma penale incriminatrice (esempio: omissione di soccorso), nei secondi la violazione di un obbligo discendente dalla norma penale incriminatrice in forza dell’effetto estensivo ex art 40) , e reati causalmente orientati.