Stante la loro struttura a forma libera, nei delitti contro la vita e l’incolumità l’accertamento del nesso causale assume rilievo essenziale.
Accanto ai casi di accertamento agevole, ve ne sono altri in cui si presentano problemi di particolare complessità, segnatamente in materia di eventi cagionati per violazione di norme sull’igiene e sicurezza del lavoro, e di attività terapeutica.
Proprio nel campo dell’attività terapeutica si sono registrate difficoltà, specialmente per quanto concerne la valutazione dell’efficacia salvifica del comportamento doveroso omesso.
Importantissima in questo ambito è stata la nota Sentenza Franzese, che ha specificato non è necessaria una certezza statistica del 100% circa la sussistenza del nesso causale, ma è sufficiente un “alto grado di credibilità razionale o probabilità logica”, purché il giudice escluda la possibilità di qualsiasi fattore alternativo, escludendo in sostanza il ragionevole dubbio.
Altro problema molto rilevante in ambito di delitti contro la vita è quello della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente che, come è noto, condividono l’elemento della “previsione dell’evento”, rendendo difficile il discernimento tra le due figure.
La figura del dolo eventuale, priva di una sicura base testuale nell’art.43, sembra attualmente invocata o impiegata al fine di appagare esigenze di giustizia sostanziale provenienti dalla società e dai media, constatata la inadeguatezza della cornice edittale dei delitti colposi.
Un tentativo di contenere lo sfruttamento nella prassi delle potenzialità espansive della nozione di dolo eventuale è stato compiuto dalla nota sentenza Espnenhan, che si è pronunciato sul caso Thyssen-Krupp. Estremamente apprezzabile nella parte critica, la sentenza appare tuttavia meno incisiva nella ricostruzione in positivo del dolo eventuale, fornendo una serie di indicatori incerti e variabili (o obsoleti, come la Formula di Frank), rinviando così la questione al caso per caso.
Il codice penale, agli articoli 576 e 577, prevede due serie di aggravanti speciali, che comportano la pena dell’ergastolo oppure l’elevazione della pena da 24 anni a 30 anni di reclusione. La collocazione in due distinte disposizioni è dovuto al fatto che originariamente il codice prevedeva la pena di morte per le ipotesi di cui all’art.576 e l’ergastolo per quelle di cui all’art.577.
Precisamente le aggravanti riguardano:
-i mezzi usati
-le modalità dell’azione
-particolari condizioni dell’agente
-qualità personali della vittima
-rapporti tra il colpevole e l’offeso
-l’essere il reato commesso in occasione o in connessione con altro reato
-peculiare atteggiamento soggettivo dell’agente