Due sono i modelli fondamentali per valutare e punire i concorrenti:
- quello della differente responsabilità, in base al quale i concorrenti sono considerati diversamente responsabili e punibili, a seconda dei differenti tipi di concorso.
La maggior parte dei codici, seguendo il principio della responsabilità differenziata, tipizza per figure astratte di concorrenti e, quindi, distingue tra:
- l’autore, che è colui che materialmente compie l’azione esecutiva del reato, o il coautore, che è il soggetto che, assieme ad altri, esegue tale azione tipica.
- il partecipe, che è colui che pone in essere una condotta che di per sé non integra la fattispecie del reato. Relativamente al partecipe, poi, si distingue tra:
- partecipazione psichica, che si ha nella fase ideativa, preparatoria o anche esecutiva del reato. Tale partecipazione, in particolare, predispone la figura dell’istigatore oppure rafforza l’altrui proposito criminoso.
- partecipazione fisica, che si ha nelle fasi della preparazione e dell’esecuzione del reato e che predispone la figura dell’ausiliatore, ossia di chi aiuta materialmente nella preparazione dell’esecuzione.
- quello della pari responsabilità, in base al quale i concorrenti sono considerati egualmente responsabili e punibili, salva la possibilità di valutare in concreto la loro reale responsabilità e di graduare la pena in base al ruolo effettivamente avuto. A favore del principio della pari responsabilità, che meglio soddisfa le esigenze della pratica e della difesa sociale, si è andata orientando la più moderna dottrina.
Il principio della pari responsabilità sta a significare l’impossibilità di differenziazioni aprioristiche di responsabilità sulla base di tipi astratti di concorrenti, ma non anche una meccanica eguaglianza del quantum della pena per tutti i concorrenti, sussistenza pur sempre la necessità di una graduazione in concreto della stessa, in rapporto al reale contribuito apportato da ciascun concorrente.
Il problema dei criteri in base ai quali graduare la responsabilità e la sanzione, tuttavia, viene risolto in modo diverso nelle varie legislazioni, a seconda che si muova in una prospettiva:
- retributiva-repressiva: la misura della sanzione per i concorrenti è calcolata in funzione della gravità del reato e dell’intensità del dolo di ciascun concorrente.
- preventiva: la misura della sanzione è la risultante della pericolosità oggettiva del concorso e della pericolosità soggettiva dei concorrenti, considerati uti singuli e come membri di un’organizzazione criminosa.
- mista: il codice del 1930, pur adottando la soluzione corretta e semplificante della pari responsabilità dei concorrenti (art. 110), ammette la possibilità di una sua concreta graduazione, sia attraverso il riconoscimento di specifiche aggravanti ed attenuanti, sia in virtù dell’art. 133, che vale anche per la commisurazione della pena per i singoli concorrenti.
La combinazione degli artt. 110 ss. con la norma incriminatrice di parte speciale crea una nuova fattispecie autonoma di reato, lasciando però insoluto il problema della tipicità della partecipazione, non tipizzandone la legge gli elementi costitutivi. Essi, quindi, devono essere costruiti sulla base dei principi generali in materia di reato e delle norme sul concorso, dovendosi distinguere tra:
- un elemento oggettivo, formato dalla (1) pluralità di agenti, dalla (2) realizzazione di un fatto materiale di reato, dal (3) contributo di ciascun soggetto alla realizzazione di esso.
- un elemento soggettivo, formato dal (4) dolo o dalla (5) colpa di partecipazione.