L’essenza del tentativo consiste nel voler commettere un reato e nell’attivarsi in tal senso, senza però realizzare il proposito criminoso per cause impeditive estranee alla condotta.
Il primo problema del tentativo sta nell’an e nel quantum della punizione, e la sua soluzione è improntata alla dialettica tra:
- il sistema penale oggettivo puro, che, essendo incentrato sulla lesione di un interesse tutelato, non riconosce la sussistenza dell’istituto del tentativo.
- il sistema penale soggettivo, che, al contrario, nega ogni differenza tra reato tentato e reato consumato.
- il sistema penale misto, che, adottando una soluzione intermedia, conforme ad una coscienza giuridica progredita, alternativamente:
- punisce il tentativo in misura inferiore al reato perfetto, in quanto, pur essendovi stata la volontà della lesione, il bene protetto non ha subito alcun detrimento.
- lascia al giudice la facoltà di applicare la medesima pena del reato perfetto o di diminuirla, previa una sua valutazione oggettiva-soggettiva della pericolosità sociale del fatto e dell’autore, dello stadio di attuazione del proposito criminoso e delle cause dell’interruzione.