L’essenza del tentativo consiste nel voler commettere un reato e nell’attivarsi in tal senso, senza però realizzare il proposito criminoso per cause impeditive estranee alla condotta.

Il primo problema del tentativo sta nell’an e nel quantum della punizione, e la sua soluzione è improntata alla dialettica tra:

  • il sistema penale oggettivo puro, che, essendo incentrato sulla lesione di un interesse tutelato, non riconosce la sussistenza dell’istituto del tentativo.
  • il sistema penale soggettivo, che, al contrario, nega ogni differenza tra reato tentato e reato consumato.
  • il sistema penale misto, che, adottando una soluzione intermedia, conforme ad una coscienza giuridica progredita, alternativamente:
    • punisce il tentativo in misura inferiore al reato perfetto, in quanto, pur essendovi stata la volontà della lesione, il bene protetto non ha subito alcun detrimento.
    • lascia al giudice la facoltà di applicare la medesima pena del reato perfetto o di diminuirla, previa una sua valutazione oggettiva-soggettiva della pericolosità sociale del fatto e dell’autore, dello stadio di attuazione del proposito criminoso e delle cause dell’interruzione.

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