Il codice italiano accoglie dichiaratamente il principio di territorialità, sebbene vi apporti deroghe così ampie da rilevare, in realtà, una sostanziale tendenza all’universalità della legge penale italiana. Il principio-base della territorialità risulta:
- dall’art. 6 co. 1, per il quale chiunque commette un reato nel territorio è punito secondo la legge italiana.
- dall’art. 3 co. 1, per il quale la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
- dall’art. 28 delle disposizioni di legge in generale, per il quale le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
Pur essendo l’osservanza della legge obbligatoria per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, la distinzione tra cittadini e stranieri è importanti a vari effetti.
Agli effetti della legge penale sono considerati:
- cittadini italiani:
- i cittadini veri e propri.
- gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
- stranieri tutti coloro che non sono considerati cittadini italiani nel significato suddetto.
Territorio dello Stato è la porzione della superficie terrestre sulla quale lo Stato esercita la propria sovranità (art. 4 co. 2). Del territorio effettivo, in particolare, fanno parte:
- la terraferma delimitata dai confini politici.
- il mare costiero, ossia lo specchio d’acqua che circonda la costa sino al limite esterno del mare territoriale.
- lo spazio aereo che sovrasta la terraferma e il mare territoriale
- il sottosuolo, fin dove può spingersi l’attività umana
Accanto al territorio effettivo vi è quello fittizio, rappresentato da navi e da aeromobili, per il quale si fa riferimento al principio della bandiera. A proposito di queste eccezioni si distingue tra:
- le navi e gli aeromobili dello Stato, i quali sottostanno al principio della bandiera.
- le navi e gli aeromobili privati, i quali sono soggetti:
- alla legge penale dello Stato della bandiera, quando sono in o sull’alto mare o in una regione in cui non si esercita alcuna sovranità.
- alla legge penale locale quando si trovino entro il territorio dello Stato estero e i fatti commessi a bordo turbino in qualche modo la sicurezza locale.
Nell’ambito del territorio dello Stato non esistono più luoghi sottratti all’impero della legge penale, come avveniva in altre epoche per i cosiddett luoghi di asilo (es. conventi, chiese).
Per esclusione, è estero ogni luogo estraneo al territorio dello Stato, sia che appartenga ad un altro Stato, sia che non soggiaccia ad alcuna sovranità statale.
Per stabilire se un reato è commesso nel territorio dello Stato o in territorio estero, occorre preliminarmente risolvere il controverso problema del locus commissi delicti. Il problema, automaticamente risolvibile quando l’iter criminis si è totalmente svolto nel territorio di un solo Stato, si pone invece quando tale iter, frazionandosi, si è svolto in parte in uno Stato e in parte in un altro o in altri Stati.
Il codice attuale ha aderito alla teoria dell’ubiquità, che dispiega la massima vis abtractiva rispetto ai fatti aventi un qualche collegamento con il territorio dello Stato: l’interesse dello Stato alla repressione sussiste tanto nel caso in cui nel territorio si è compiuto l’atto di ribellione alla norma, quanto se ivi si è verificato il risultato offensivo. Per l’art. 6 co. 2, infatti, il reato si considera compiuto nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento . Il reato, quindi, si considera commesso per intero in Italia, sia quando cominciò sul territorio italiano e si consumò all’estero, sia quando cominciò all’estero e si consumò in Italia.
Da detta interpretazione dell’art. 6 co. 2 deriva una serie di conseguenze applicative:
- il reato abituale si considera commesso in Italia anche quando le azioni qui compiute non sarebbero di per sé sufficienti.
- il reato permanente si considera commesso in Italia anche quando solo una minima parte della condotta complessiva sia stata svolta nel nostro territorio.
- per il concorso di persone è sufficiente che sia stata posta in essere in Italia una qualsiasi attività di partecipazione, per considerarsi il reato commesso nel nostro territorio.
- al reato continuato l’applicabilità dell’art. 6 co. 2 dipende dal fatto che si consideri la continuazione come un reato unico o plurimo.