Il codice del 1930 risulta essere saldamente ancorato al primato della pena detentiva, accanto alla quale quella pecuniaria ricopre un ruolo soltanto marginale. Le pene previste nel codice, comunque, si distinguono in:
- pene principali (art. 17), inflitte dal giudice con sentenza di condanna, le quali, a loro volta, si distinguono in:
- per i delitti, l’ergastolo, la reclusione e la multa.
- per le contravvenzioni, l’arresto e l’ammenda.
- pene accessorie (art. 20), che conseguono ex lege dalla condanna.
 Tre sono le pene detentive riconosciute dal nostro ordinamento:
- l’ergastolo, che consiste nella privazione perpetua della libertà personale. Tale pena viene scontata in uno degli istituti penitenziari a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e coll’isolamento notturno (art. 22 co. 1). Il condannato all’ergastolo, comunque, può essere fin dall’inizio ammesso al lavoro all’aperto (co. 2).
La perpetuità dell’ergastolo, tuttavia, non è più assoluta, dal momento che l’ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale, quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena (l. n. 663 del 1986), al regime di semilibertà , dopo l’espiazione almeno ventennale di pena, e a beneficiare dei permessi-premio e della libertà anticipata.
In Italia, oltre che per i delitti contro la personalità dello Stato, la vita individuale e l’incolumità pubblica, l’ergastolo è applicabile nel caso di concorso di reati punibili, ciascuno, con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni.
- la reclusione, che consiste nella privazione temporaneo della libertà personale, per un tempo che va da quindici giorni a ventiquattro anni. Tale pena è scontata in appositi istituti penitenziari con l’obbligo del lavoro e l’isolamento notturno (art. 23 co. 1). Il condannato alla reclusione, comunque, scontato almeno un anno di pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto (co. 2).
- l’arresto, che si estende da cinque giorni a tre anni e che viene scontato in appositi istituti penitenziari, con l’obbligo del lavoro e l’isolamento notturno (art. 25 co. 1). I condannati all’arresto, comunque, possono essere addetti a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle loro attitudini e precedenti occupazioni (co. 2).