Considerazioni. La prima da fare è che, esaurendosi la descrizione degli elementi obiettivi di una fattispecie di concorso incriminatrice ex novo, nell’indicazione del contributo arrecato da una condotta, in origine atipica, alla produzione d’un’offesa tipica, divenga poco importante l’indagine condotta sulle possibili forme di concorso materiale e morale evitandosi di conseguenza ogni discussione o incertezza al riguardo. La seconda è che occorre quindi riconoscere come si superi definitivamente l’equivoco del concorso quale “forma di manifestazione del reato”. Presa alla lettera questa disposizione lascerebbe supporre che esista un’entità (il reato) che si potrebbe presentare in forme diverse, anche se comunque rimarrebbe fedele a un qualcosa che ne costituisce l’unità. Se però il reato è un fatto giuridico astratto, sarà arbitrario ravvisare nella fattispecie di concorso incriminatrice ex novo una variante della fattispecie di parte speciale che attribuisca a un certo comportamento rilevanza penale.

L’offesa appare quindi il punto di riferimento necessario di ogni condotta di concorso. Non vi sarà differenza tra l’offesa posta in essere da una persona e in quella che si verifica ad opera di 2 individui.

110 basta per definire l’offesa tipica? Per Gallo il comportamento del partecipe sembra esser individuato in maniera laconica. Infatti il 110 invece di enunciare gli elementi costitutivi di fattispecie, stabilisce quale debba esser la sanzione per chi concorre nel reato.

1° problema: è rimasto chiarire il termine “concorrere”: mediante anche il 27 Costituzione, “concorrono” è stato inserito all’interno della partecipazione ad un’offesa penalmente rilevante (partecipazione che si attua o realizzando un rapporto causale fra propria e altrui condotta tipica ovvero realizzando una condotta parzialmente tipica rispondente solo ad una frazione della previsione normativa: ciò per Gallo va bene, anche se per lui sarebbe meglio una disposizione che menzionasse quali sono i requisiti che deve avere un atto di partecipazione in origine atipico. ).

2° problema: verificare se il contributo all’offesa tipica sia requisito idoneo a qualificare una condotta su un piano puramente obiettivo, prescindendo da considerazioni soggettive. Il discorso è semplice: non vale la pena discutere dell’elemento soggettivo che nessuno metterà in dubbio, neppure della sua sistematica (che è questione che ognuno risolverà secondo proprio senso del sistema e del gusto per la costruzione dogmatica). Tuttavia l’elemento soggettivo svolge una funzione diversa e in dipendenza da ciò spesso anche una struttura diversa a seconda che il partecipe contribuisca con sua condotta atipica ad un’offesa tipica altrui, già realizzata (in questo caso l’elemento psicologico del partecipe ha solo il criterio d’imputazione soggettiva necessario per riferire a quest’ultimo un’offesa verificatasi al completo di ogni requisito), ovvero a seconda che la condotta del partecipe stesso, dell’esecutore, degli altri partecipi, ponga in essere solo l’aspetto obiettivo d’un’offesa giuridica rilevante (l’elemento si identifica con uno dei requisiti dal cui insieme si costituisce l’offesa). quindi è insostenibile l’opinione per cui le norme sul concorso non disporrebbero nulla in merito all’aspetto psicologico dell’atto di partecipazione.

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