In quanto reati a forma libera, i delitti di omicidio sono configurabili anche in forma omissiva (ad esclusione dell’omicidio preterintenzionale), attraverso il combinato disposto delle singole norme incriminatrici di parte speciale con la clausola di equivalenza dell’art.40 comma 2.
La condotta omissiva causativa dell’evento è incentrata sulla dominabilità del decorso causale. Nel rispetto del principio della responsabilità personale (art.27 della Costituzione), l’equiparazione dell’omissione alla causazione attiva dell’evento morte richiede che il soggetto sia preventivamente dotato di idonei poteri impeditivi, altrimenti il decorso causale non sarebbe dominabile.
Non rientrano, quindi, tra gli obblighi di impedimento dell’evento morte, quelli di mero salvataggio, posti a carico di soggetti privi di poteri impeditivi preventivi, ma insorgenti al momento in cui la situazione di pericolo sia già in atto: si pensi all’obbligo di soccorso disposto dall’art.593 (omissione di soccorso). Il soggetto che, percorrendo una strada, trova un uomo ferito, non è titolare di alcun potere preventivo, di alcuna posizione di garanzia nei confronti del ferito: il suo dovere di attivarsi nasce nel momento in cui egli trova il ferito sulla strada, in un momento in cui quindi la situazione di pericolo è già in atto.
La logica del delitto mediante omissione è invece quella di punire soggetti che, preventivamente individuati come garanti di un certo bene, non si attivano, pur avendone il potere, per evitare un evento offensivo nei confronti di quel bene.
Gli obblighi di impedimento dell’evento morte sono invece individuati in una serie di posizioni di garanzia, di protezione o di controllo su fondi di pericolo. Mentre è pacificamente riconosciuta la sussistenza del dovere di agire di fronte alle aggressioni provenienti da forze naturali o meccaniche, si discute sulla configurabilità o sull’ampiezza di obblighi aventi ad oggetto l’impedimento di altrui condotte umane di aggressione.
- Una prima tesi nega in radice la configurabilità di posizioni di garanzia su un bene nei confronti di aggressioni umane. Tale concezione è però smentita dall’art.116 che ricollega il concorso di persone sia all’azione che all’omissione.
- Gran parte della dottrina oggi tende a circoscrivere al minimo le posizioni di garanzia aventi ad oggetto l’impedimento di altrui reati, limitandole ai casi in cui il garante possegga un effettivo potere di controllo sull’agente.
Nonostante il condivisibile intendo di limitare le potenzialità espansive e la carenza di determinatezza dell’art.40 comma 2, anche questa tesi non sembra accettabile.
Occorrerà piuttosto, nel rispetto dell’art.27 Cost, stabilire di volta in volta il concreto contenuto dell’obbligo di impedimento, che talvolta potrebbe concretarsi anche in un soccorso indiretto come l’avviso all’autorità.