Può accadere che:

  1. L’autore del fatto, prima di agire, si rappresenti effettivamente la possibilità che il suo comportamento sia antigiuridico e nonostante lo realizzi senza adempiere preventivamente l’obbligo di maggiore informazione
  2. L’autore non si rappresenti tale possibilità,perché nessun dubbio o preoccupazione affiorano nella sua mente circa il carattere illecito del fatto da realizzare.

Nel caso A. la rimproverabilità dell’ignoranza trova fondamento proprio nel processo psicologico che si è sviluppato nell’autore, il suo atteggiamento merita di essere censurato perché egli si è di fatto rappresentata la possibilità di compiere un illecito e ciononostante ha agito. La scusabilità del comportamento è da escludere anche nel caso di soggettiva invincibilità del dubbio (mentre è da ammettere nel caso di dubbio oggettivo irrisolvibile, che ricorre quando agendo o non agendo si incorre ugualmente nella responsabilità penale).

Nel caso B, il rimprovero da rivolgere al soggetto per aver ignorato il carattere illecito del fatto è privo di una base psicologica reale. Il giudizio di colpevolezza per essere emesso, non può che avere un fondamento normativo: supposta l’assenza di cause di inconoscibilità oggettiva della legge penal,e cioò che si rimprovera al soggetto è di aver violato gli obblighi di informazione giuridica che sono alla base di ogni convivenza civile, pur essendo egli in grado di adempiere gli obblighi suddetti.

Il giudizio così emesso risulta + funzionale alla funzione repressivo preventivo del diritto penale.

 

Compromesso tra colpevolezza e prevenzione

Il giudizio di colpevolezza finisce col presentare carattere ibrido, un misto di dolo e di colpa. Nei casi di ignoranza evitabile- inescusabile, il rimprovero penale assume a fondamento per un verso il dolo riferito al fatto tipico e per altro verso un elemento di colpevolezza riferito alla mancata conoscenza del divieto penale ch assume, strutturalmente i caratteri della colpa juris: al soggetto si muove l’addebito di non avere evitato una ignorantia legis che poteva e doveva evitare.

Questa atteggiamento psicologico complessivamente doloso- colposo, si colloca per gravità tra dolo e colpa, e si ritiene che in futuro il legislatore, dovrà valutare l’opportunità di introdurre una circostanza attenuante per i casi di ignoranza evitabile caratterizzati da dolo del fatto e colpa juris. Il legislatore futuro dovrà anche procedere ad una disciplina + dettagliata dei presupposti dell’ingorantia legis.

 

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