Ci si accorgerà che sarà l’oggetto stesso a dirci dove, accanto alla rappresentazione di una realtà esterna, occorre anche una specifica intenzionalità, dove invece basti la sola semplice rappresentazione e che significato abbia questa nella complessa attività psichica dolo. Ci sono a proposito offerte due strade che portano a uguali risultati. Innanzitutto si potrebbe prendere le mosse dal 43: usando questa via l’indagine volta a chiarire l’oggetto del dolo coinciderà con quella che precisa che cosa la legge ha inteso col termine “evento”. Essa sarà un’indagine delicata perchè questo termine denota nel linguaggio della legge tanto la modificazione del mondo esterno (effetto della condotta del soggetto agente) quanto l’offesa all’interesse tutelato dalla norma penale. E tendenzialmente la dottrina opta solo per uno dei due di questi significati. Nel primo caso il dolo è incentrato su un unico elemento, in rapporto da conseguenza a causa con la condotta vietata dal diritto, nel secondo invece costituiscono oggetto del dolo tutti quei dati che concretano l’offesa all’interesse protetto della norma.
Analisi del primo significato. Per Gallo il modo migliore per trattare l’argomento è quello di condurre l’indagine sul filo dell’uno o dell’altro significato assegnabile al termine in questione. In prima analisi bisogna capire che l’evento (da intendere non come evento naturalistico in quanto difetta in tutte le figure di reato contrassegnate dalla rilevanza della sola condotta indipendentemente dalle conseguenze che determini, bensì come offesa all’interesse tutelato. ) non può mancare in nessuna fattispecie criminosa. se volessimo quindi tenere ferma la distinzione del momento soggettivo del comportamento doloso in funzione dell’evento naturalistico dovremmo riconoscere che nel nostro ordinamento manca un disposto che ci dica quando considerare dolosa la realizzazione di un reato di pura condotta: conclusione strana, che fra l’altro è mal spiegata adducendo come spiegazione che il 43 è dettato per i soli reati con evento (cioè quelli comuni), mentre per i reati senza evento si presenterebbero come forme rare quasi eccezionali. Per Gallo è assurdo però pensare che i reati di evento sono così pochi che la legge li abbia proprio dimenticati, probabilmente sarà più fondata l’opinione secondo cui in ogni codice penale la maggioranza dei reati è senza evento: ma anche se non fosse così, il problema rimane che la definizione degli elementi contrassegnanti un comportamento doloso è troppo importante perchè nell’enunciarla sia tralasciata una serie di fattispecie in cui il dolo rileva né più né meno che nelle rimanenti. Quindi il primo significato non va bene.
Analisi del secondo significato. Questa soluzione troverebbe il suo punto di forza nella lettera del 43 se considerata alla luce delle visuali di teoria generale. Ma il 43 1° può esser letto anche come regola meramente definitoria del fatto doloso e se le cose stanno così non sarebbe corretto accontentarci di esso senza tener conto anche delle altre regole che dettano la disciplina dell’imputazione a titolo di dolo. Un ordinamento può prender posizione rispetto all’oggetto del dolo positivamente o negativamente (quindi attribuirà rilevanza a certi elementi prescindendo dal loro riflettersi nella volontà dell’agente. Un esempio di questo modus operandi legislativo è il 59 1° secondo cui le circostanze attenuanti e quelle di esclusione della pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti). Ora dove è chiaro che il criterio di imputazione necessario e sufficiente per questi elementi eventuali del reato non è la conoscenza effettiva, bensì la conoscibilità da parte del soggetto agente. Identico sistema è seguito dall’art 44 per ciò che concerne le cosiddette condizioni obiettive di punibilità: ciò vuol dire che siamo innanzi a elementi estranei al dolo. non si può però dire che gli elementi che si sono accollati come componenti essenziali della fattispecie criminosa siano fuori da ogni collegamento psicologico con l’autore del fatto: vale anche per essi la regola di imputazione soggettiva ex 27 1° cos. Un’altra regola fondamentale è l’art 5 C.P. che dispone che nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale e da ciò si ricava che l’antigiuridicità penale del comportamento realizzato non entra tra le note costitutive dell’oggetto del dolo. Ci sono poi altre norme che direttamente chiariscono cosa deve far parte dell’oggetto del dolo stabilendo ad esempio che se uno ignora la presenza di un certo elemento di fattispecie o erra su esso, è esclusa la possibilità di attribuirgli il fatto a titolo di dolo. La conclusione: profilo esterno dell’oggetto del dolo è rappresentato da ogni elemento obiettivo positivo della fattispecie criminosa, meno quelli la cui rilevanza è espressamente esclusa ai fini di imputazione a titolo di dolo. non si riflettono allora nel dolo le condizioni obiettive di punibilità, gli eventi preterintenzionali, le circostanze aggravanti e attenuanti, la presenza di scriminanti, l’antigiuridicità penale. tutti gli elementi del fatto sono invece elementi che integrano l’oggetto del dolo. Quindi realizza tutti gli elementi essenziali del fatto.