Si era detto che le disposizioni in parola sono per un verso assimilabili a quelle che prevedono un reato plurisoggettivo, per un altro a quelle che ipotizzano un concorso eventuale di persone nel reato. Si potrà ora precisare che con le prime esse hanno in comune la previsione d’un illecito che non può verificarsi altro che mediante l’attività di più soggetti, con le seconde invece hanno in comune la realizzazione d’un’offesa che ripete i caratteri fondamentali di una lesione tipica di parte speciale. Ma anche queste ipotesi andranno assoggettate alla disciplina del concorso: in questo modo saranno effettuabili degli aggravamenti di pena ex 112 C.P., mentre per quanto riguarda l’inapplicabilità delle diminuzioni di pena ex 114, andrà motivata in quanto discende dalla particolare natura dei comportamenti configurabili dagli art 46 ecc. Ci sono perplessità per la riferibilità in queste ipotesi degli art 115 e 116. Ora questi art concernono la struttura della fattispecie di un atto di concorso originariamente atipico e solo in via mediata la sua disciplina. La possibilità dell’estensione dell’applicazione nasce proprio dal fatto che c’è un’affinità di struttura tra questi e l’atto di partecipazione. Ora l’estensione del 116 a situazioni non direttamente ad esso collegate, potrebbe configurare un’estensione analogia in malam partem, ma questa preoccupazione non esiste per il 115, la cui applicabilità può affermarsi tranquillamente.

Conclusione. La disciplina del concorso esige sempre la collaborazione di più soggetti. Ciò che sembra una tautologia, ma c’è stato il tentativo nei paragrafi precedenti di creare un’esecuzione monosoggettiva del concorso ex 110 e ss C.P..

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