Il legislatore italiano si trovava davanti 2 strade: quella che da rilievo prevalente all’effettività dell’offesa e quella soggettiva, ha compiuto una via di mezzo. Infatti ha riconosciuto la rilevanza del tentativo da una parte, dall’altra ha disposto che il tentativo sia punito meno rispetto al delitto realizzato (per un discorso di coscienza sociale e di senso del giusto).
Delitto tentato contrapposto a quello perfetto (realizzato). La dottrina italiana considera il delitto perfetto citando il 42 del C.P. toscano del 1853, il quale riteneva ciò nel momento in cui si riscontrava ogni elemento costituente l’essenza, nel fatto perpetrato. In prima approssimazione ciò pare accettabile, ma occorre chiarire cosa significa che nel caso concreto si riscontra ogni elemento esaurente la struttura del delitto. Il fatto che non esista un tentativo di delitto colposo ci porta a considerare decisivo il 43 I alinea c. p. in base ad esso devono esser presenti gli elementi positivi essenziali alla tipicità del fatto, ma non devono mancare gli elementi negativi la cui presenza esclude l’illiceità penale del comportamento. Ci deve essere conformità del fatto storico al tipo descrittivo unitamente al momento sostanziale dell’offesa o messa in pericolo dell’interesse o degli interessi protetti. Parliamo poi di delitto perfetto anche come di delitto “realizzato” (rivedi 1° libro). Gallo ora mette a fuoco alcune figure criminose utili per separare il confine tra tentativo e delitto perfetto. La prima è il reato necessariamente permanente (quello che esige la protrazione della condotta tipica per un lasso di tempo indeterminato socialmente apprezzabile e variamente stabilito a seconda della fattispecie ad esempio sequestro di persona 605). Ora è utile ricordare la differenza tra illecito istantaneo (composto di elementi verificatisi i quali è impossibile pensare ad un’ulteriore perpretazione del fatto, sempre identico a se stesso. ad esempio l’omicidio: la sua struttura prevede un elemento che, con la sua realizzazione, chiude l’episodio criminoso. Realizzazione e consumazione saranno la stessa cosa) e illecito permanente (esempio: sequestro di persona. per dottrina e giurisprudenza è indispensabile che la privazione della libertà non sia di brevissimo momento. Se una persona è bloccata per poco e poi si divincola, non sarà delitto realizzato bensì tentativo. Quindi alla realizzazione manca il requisito di un apprezzabile protrarsi nel tempo della condotta che leda l’interesse (diritto soggettivo) alla libertà di locomozione. verso però il delitto istantaneo, la realizzazione qui non preclude l’ulteriore protrarsi della condotta tipica. Essa avrà un termine (esempio: liberazione della vittima), ma è un termine per cause estrinseche, non identificabili con il verificarsi di un elemento richiesto dalla struttura dell’illecito). A questo punto possiamo dire che la formula contrapponente il tentativo al delitto perfetto è la precisazione che negli illeciti istantanei è perfetto quello di cui è lecito dire (indifferentemente) che è realizzato o consumato (aggettivi con la stessa realtà).
In conclusione il tentativo è volto alla commissione di un reato a cui non si perviene per cause indipendenti dalla propria volontà (formula strutturale del 56). Ma in virtù delle norme sul concorso di più persone nel reato, risponde di tentativo anche chi ha cercato che altri l commettessero.