Il reato impossibile per inidoneità dell’azione rappresenta un’ipotesi tipica di divergenza tra conformità allo schema descrittivo e realizzazione dell’offesa. il 49 2° dispone che la punibilità è esclusa: “quando per la inidoneità dell’azione…è impossibile l’evento dannoso o pericoloso. ” Anche qui il significato della norma ruota intorno a quello da attribuirsi al termine “evento”: sembrerebbe esser necessario parlare di evento in senso giuridico, altrimenti non si saprebbe giustificare la delimitazione del cosiddetto reato impossibile ai soli reati con evento naturalistico. Ciò può esser esatto ma non va dato troppa importanza a quella che potrebbe esser una svista del legislatore: per questo motivo va fatta una dimostrazione che colga la struttura essenziale del fatto che ex 49 2° si caratterizza per l’inidoneità dell’azione. Il 56 stabilisce che chi fa atti idonei diretti non equivocamente a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l’azione non si compie o l’evento non si verifica; il 49 2° può esser inteso come una norma che anticipa la disciplina del delitto tentato. Quindi il legislatore avrebbe poi dettato la disciplina in parola solo per la previsione dell’assoggettabilità dell’autore del fatto a una misura di sicurezza. Ci si chiede però a questo punto perchè non sia stato aggiunto al 56 il comma collocato a chiusura del 49, oltre a ciò la rappresentazione del 49 2° sarebbe quella di un doppione rovesciato del 56: ciò sarebbe incongruo. Il 56 si riferisce solo al delitto tentato, il 49 comprende sotto il proprio ambito anche le contravvenzioni: unendo le 2 norme si arriverebbe a una conclusione assurda: gli atti idonei diretti non equivocamente a commettere una contravvenzione non configurano tentativo e quindi vanno esenti da ogni conseguenza sanzonatoria penale: atti non idonei diretti a commettere una contravvenzione, concretando un reato impossibile, darebbero luogo all’applicabilità di una misura di sicurezza. Il 49 non è allora l’altra faccia della medaglia. Non si è ancora precisata la struttura dell’azione inidonea che dà vita ad un reato impossibile: a questo risultato si giunge ponendo attenzione alla circostanza che mentre il 56 prevede atti idonei, nel 49 si parla di azione non idonea. Il termine azione indicato dal 49 assume autonomia quando sia inteso come indicativo d’un comportamento rispondente alla descrizione della norma incriminatrice che però per un motivo risulti posto in essere in circostanze tali da rendere impossibile il realizzarsi dell’evento-contenuto del reato. Quindi nel nostro ordinamento il requisito dell’offesa esprime l’esigenza che il fatto si presenti carico del significato in forza di cui è assunto come fattispecie produttiva di conseguenze giuridiche. cade allora ogni esitazione a considerare l’evento verso cui la nozione di dolo è polarizzata come offesa all’interesse tutelato dalla norma: non solo si riconosce così alla definizione della legge l’aderenza al dato che essa vorrebbe realizzare (questa aderenza è messa in crisi se si parla di evento naturalistico). Nel dolo dovrà riflettersi l’offesa all’interesse tutelato: questo è un requisito del dolo, che va accertato.

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