L’art.590 sexies prevede la non punibilità degli esercenti della professione sanitaria per i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose, “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia (…) quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

In sostanza il medico che, per imperizia, causa la morte di un paziente, non è punibile se comunque ha seguito le raccomandazioni previste dalle linee guida oppure, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, purché le suddette raccomandazioni risultino adeguate al caso concreto.

Ecco che riemerge la tendenza a diversificare la responsabilità colposa in base al tipo di soggetto attivo: qui vi è un trattamento privilegiato riservato alla responsabilità medica.

La ratio dell’art.590 sexies è l’obiettivo di ancorare la limitazione della responsabilità a condotte standardizzate, secondo le linee guida, fornendo così all’illecito colposo in ambito sanitario un superiore grado di determinatezza.

La norma si applica alle professioni volte alla cura ed alla salute degli esseri umani, nonché alle categorie che sono tenute all’osservanza delle linee guida e delle buone pratiche nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie.

Certamente la disposizione non si applica a chi esercita di fatto la professione: nella disciplina dell’omicidio colposo si prevede infatti un’aggravante speciale (art.589 comma 3) per chi commette il fatto nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria.

L’art.590 sexies si riferisce esclusivamente all’imperizia, pertanto dobbiamo concludere che l’operatore sanitario risponderà di omicidio colposo se l’evento si è verificato:

  1. Per colpa, anche lieve, dovuta a negligenza o imprudenza
  2. Per colpa, anche lieve, dovuta ad imperizia, quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali
  3. Per colpa grave da imperizia nell’esecuzione delle raccomandazioni di linee guida e buone pratiche assistenziali, tenuto conto del grado di rischio da gestire e dalle speciali difficoltà dell’atto medico. Ciò è ricavato dall’art.2236 c. che afferma che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di colo o colpa grave”. Escludere anche la colpa grave per imperizia dalla responsabilità medica violerebbe il principio di uguaglianza nei confronti degli altri prestatori d’opera.