Una generale descrizione del crimine risulta in criminologia più praticata sul piano quantitativo che su quello qualitativo. È opportuno parlare di criminalità anziché di crimine. Uno dei più importanti quesiti riguarda la diffusione dei differenti tipi di reato e la distribuzione nel tempo e nello spazio del fenomeno criminale. In criminologia la quantità assume rilievo nel suo andamento nel tempo e nelle sue tendenze. Importanti sono i tassi annuali di criminalità in rapporto alla popolazione. Tra le più significative categorizzazioni quantitative è da ricordare soprattutto quella dei cosiddetti reati di massa: fascia di devianza che non si mantiene ai bordi della società ma penetra al centro del corpo sociale coinvolgendo larghi strati di popolazione. Elementi che caratterizzano i reati di massa:

  • frequenza
  • elevato numero di autori
  • provenienza da tutti gli strati sociali
  • ridotta disapprovazione da parte della maggior parte dei consociati
  • elevata pericolosità sociale del fenomeno complessivamente considerato

anche se tendenzialmente è verificabile la corrispondenza biunivoca fra esiguità di un illecito e frequenza della sua commissione non è detto che non si configurino crimini lievi non di massa. Una teoria generale del criminale dal punto di vista quantitativo è destinata a coinvolgere la criminalità e le sue modalità di conoscenza criminologica. Se le statistiche criminali forniscono certamente informazioni anche sotto il profilo intensivo o qualitativo esse risultano interessanti soprattutto sotto il profilo estensivo permettendo un rilevamento della criminalità nel suo complesso. Si tratta di dati che rivestono un significato particolare per la stessa politica-criminale che potrà trarre elementi di valutazione per le scelte adottate o da adottare nella lotta contro la criminalità della conoscenza relativa ai mutamenti dei tassi. In ambito criminologico il rilevamento della quantità del crimine viene classificato secondo vari criteri.

  • caratteristiche della fonte di conoscenza, statistiche ufficiali (criminalità registrata). Per l’Italia la fonte ufficiale è costituita dalle statistiche giudiziarie penali pubblicate annualmente dall’istat e che comprendono la statistica processuale penale, la statistica della criminalità, la statistica della delittuosità, la statistica degli imputati e la statistica processuale penale.
  • Criminalità reale risultante da (criminalità registrata + criminalità nascosta – criminalità apparente)
  • criminalità apparente: crimini che in realtà non sono stati commessi
  • criminalità nascosta: non registrata
  • intervista: la consapevolezza dello scarto rilevante tra criminalità registrata e reale ha stimolato a predisporre mezzi di rilevamento alternativi, soprattutto le autoconfessioni nelle quali gli intervistati vengono interrogati sulla loro eventuale partecipazione nei crimini. È però difficile individuare campioni rappresentativi.
  • Indagini di vittimizzazione: la vittima è chiamata a riferire dei crimini da essa subiti. Inconveniente di sovrappresentazione del fenomeno criminale.
  • Ricerche longitudinali o coorte: colmano almeno in parte la carenza delle statistiche criminali costituita dal fatto che esse riportano il numero totale dei reati commessi ma non danno indicazioni sul numero dei soggetti coinvolti. Queste indagini consistono dunque nel seguire una coorte = gruppo di individui accomunati dall’aver vissuto una determinata esperienza.
  • Statistiche ufficiali: sono importanti termini di riferimento. Risultano sintomatiche dell’attività delle agenzie di controllo, inoltre è proprio lo stacco tra criminalità registrata e reale a costituire di per sé un importante oggetto di ricerca.

Bisogna esaminare più attentamente il campo oscuro. Un primo profilo concerne i fattori influenti sulla scoperta del crimine. Un ruolo di assoluta preminenza compete .alle denunce dei privati. L’esigenza che l’autorità giudiziaria sia posta in condizione di avere conoscenza dei reati commessi risulta tutelata da una serie di norme penali che puniscono l’omessa denuncia.

Nell’azione della polizia si è soliti distinguere tra i ruoli:

  • reattivo → attività indotta dalla denuncia privata
  • proattivo → raccolta di propria iniziativa delle informazioni sui fatti di reato e la loro ammissione nell’iter giudiziario. Il comportamento proattivo si ritiene limitato alle categorie di reati 1- senza vittima 2- a vittima anonima.

Ponendoli a raffronto si scopre che il ruolo del denunciante privato appare soverchiante rispetto a quello delle istanze pubbliche.

L’indagine sulla genesi della criminalità nascosta risale alle motivazioni che spingono le persone a omettere la denuncia bloccando l’acquisizione di informazioni sui crimini commessi. Gli studi in proposito hanno evidenziato motivazioni individuali e sociali influenti sulla propensione alla denuncia dei cittadini. Molto interessante è l’area delle violenze sessuali. Uno dei più classici cataloghi di fattori influenti segnala 10 situazioni con bassa probabilità:

  • vittima consenziente
  • ritiene fatto esiguo
  • evitare conseguenze pregiudizievoli
  • compensare le perdite tramite aumento di prezzi
  • rivelazioni imbarazzanti
  • intimidazioni da parte del reo
  • sentimenti di ostilità verso la polizia
  • non condividono le sanzioni al reo
  • sfiducia nel sistema giudiziario
  • non vogliono essere coinvolti nel processo

Bilanciamento costi-benefici → la vittima denuncia dove ha una contropartita vantaggiosa

altrettanto importante appare il ruolo svolto dalla percezione della legittimità del sistema penale e dell’atteggiamento complessivo dei cittadini nei confronti dell’istituzione Stato, dei suoi rappresentanti e dell’ordinamento giuridico. Alla base della mancata denuncia c’è la convinzione che il fatto non sia reato. Alcuni studi confermano che la propensione alle denunce sia influenzata dal giudizio circa la meritevolezza di pena di certi delitti e la gravità della lesione prodotta. Altro fattore è un generale sentimento di ostilità verso le autorità. In merito alla truffa si registra un atteggiamento critico verso l’entità delle pene per questo crimine.

L’individuo dimostra ostilità, diffidenza, disaccordo o quantomeno distacco rispetto al sistema di valori espresso dall’ordinamento o all’attività degli organi giudiziari. Si può ritenere che la propensione alla denuncia sia destinata ad aumentare grazie anche alle scelte legislative che rispecchino più fedelmente i valori sociali e diffusi. Art. 27 cost → il legislatore deve considerare i valori considerati dalla stragrande maggioranza della società come essenziali e che quindi legittimino l’estremo rimedio della pena. Bisogna promuovere nei cittadini la fiducia nell’autorità pubblica.

L’idea che la propensione a denunciare sia regolata dal bilanciamento costi-benefici non è contraddetta a patto che si consideri il costo morale, entità decisiva nelle dinamiche criminali. Variabile che viene influenzata da una serie di condizioni, es. moralità del singolo individuo. Es. del costo morale: corruzione – detto crimine consensuale e caratterizzato anche dalla sua natura circolare: fattore di diffusione e auto replicazione del crimine. Man mano che l’illecito diventa prassi, gli stessi codici di condanna si indeboliscono.

Quando il cittadino non è i grado di ottenere la protezione dei suoi beni dall’autorità, si genera una sfiducia relativa all’efficienza e qualità dell’operato dell’autorità. Es. imprenditori → L’aspirazione legittima al profitto può entrare in contrasto con l’insuccesso determinato anche da scelte politiche discrezionali. In questi casi la propensione all’illegalità presenta veri e propri costi psichici. Lo scambio corrotto può riguardare politici e funzionari dell’autorità, quindi il reato al cittadino appare meno grave perché “se lo commette lo stesso custode dell’ordinamento perché non dovrei farlo io?”. Ogni manager può ritenere che nella globalità della corruzione il suo contributo non sia significativo perché ci sono altri pezzi più grossi di lui.

Un secondo profilo di analisi del campo oscuro riguarda la diversa estensione e profondità dello scarto tra rilevamento ufficiale e realtà del fenomeno criminale. Si parla di campo oscuro non solo quando il reato non è scoperto ma anche quando è ignoto solo l’autore o quando questo venga identificato ma in sede giudiziaria non pervenga la condanna definitiva: situazione per la quale è stata coniata la definizione di cifra grigia. Più in generale, considerando il campo oscuro come la realtà speculare della selezione criminale, esso verrà diversamente a caratterizzarsi in rapporto al singolo snodo selettivo preso in considerazione. Nel dedicarsi alla disaggregazione delle diverse sfumature di non conoscenza del fenomeno criminale, si finisce necessariamente per ripercorrere i molteplici snodi in cui si articola la dinamica della selezione criminale, ognuno dei quali destinato a proiettare la sua zona d’ombra con specifiche caratteristiche di estensione e profondità.

Assumendo la cifra oscura come misura della differenza tra i reati effettivamente commessi e quelli registrati, si possono avere notevoli incertezze. Può infatti accadere che siano proprio il reo e la vittima a ignorare la commissione di un fatto di reato. Dal momento che la percentuale dei reati scoperti è sempre rapportata al più vasto campo di quelli comunque conosciuti, le parzialità che caratterizzino questa ultima grandezza non potranno che deformare massicciamente la stessa stima del dato di cifra oscura.

Possiamo localizzare le ulteriori zone di oscurità in corrispondenza con i successivi snodi dell’imbuto selettivo:

–           Passaggio della denuncia → almeno una persona è a conoscenza ma non informa l’autorità

–           Crimine denunciato senza che ne venga individuato l’autore

–           Dispersione sottoforma della mancata condanna in sede penale

Portando alla massima dilatazione il concetto di campo oscuro potremmo identificare ambiti di oscurità anche nelle situazioni in cui l’autore del reato sia stato condannato a una pena inferiore a quella che l’entità del fatto commesso avrebbe comportato in base alla legge.

Un altro profilo analitico pertinente al campo oscuro è infine quello che, dopo averne individuato i fattori causali e le diverse articolazioni si dedichi alla quantificazione del rapporto tra criminalità registrata e criminalità nascosta. Per la criminologia si è visto come il problema del campo oscuro sia stato uno dei principali motori dei rivolgimenti teorici attraversati negli ultimi decenni.

La cifra oscura costituisce un perdurante fattore di incertezza e inquietudine. Tra le conclusioni più significative cui è approdata in criminologia la ricerca sul campo oscuro è che esso varia da reato a reato in relazione alla gravità e alle caratteristiche del crimine, alla circostanza che la vittima sia un individuo o un’entità impersonale. Alcuni tipi di reati, es. sessuali, segnalano poi rilevantissimi livelli di sommersione. Risulta empiricamente fondata l’esigenza di tenere distinti i rei che non hanno mai subito condanne o sono stati puniti solo raramente da una parte e quelli ripetutamente sottoposti a sanzioni penali dall’altra.

L’entità della cifra oscura tende infine a essere superiore nell’ambito della criminalità grave rispetto a quella lieve. Altrettanto densi e inquietanti di quelli criminologi sono i significati politico-criminali del campo oscuro. Non minore è l’incertezza apportata dal campo oscuro sul terreno della funzione specialpreventiva. Anche qui esso grava sull’attendibilità degli indici di recidiva. L’impatto problematico della cifra oscura è destinato a pesare sul piano della complessiva legittimazione della pena: si ha la consapevolezza che nella società i veri autori di reati siano ben più numerosi di quell’apparente minoranza su cui si abbatte la giustizia penale.

 

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