Il C.P. non definisce il dolo. Il 43 1° alinea I rileva ciò che si intende per delitto doloso. Ma le cose non cambiano perchè la circostanza che non ci sia una disposizione che offra la nozione di dolo, ma del delitto sorretto da dolo si, porterà a chiedersi se la natura di questo criterio di imputazione sia desumibile dal solo 43 o ci siano altre regole. Il 43 (leggi primi due commi). Da questa lettura sembrerebbe possibile desumere che quel che rende doloso un delitto è la previsione e volontà dell’evento conseguenza della condotta criminosa: quindi dolo è previsione e volontà dell’evento. Da ciò cominciano a nascere interrogativi relativamente alla struttura di ciò che è chiamato “evento” e tutto ciò potrebbe portare a una definizione non sufficientemente esauriente. A questo punto si devono quindi considerare le regole presenti nel sistema: si dovrà fare un’analisi per capire se queste regole siano essenziali o meno per decidere se un certo fatto possa qualificarsi come doloso oppure no, ovvero se esse rappresentino dettami esplicativi di un enunciato pienamente offerto dal 43. Ma ora mettiamo in chiaro i punti di sviluppo dell’indagine.