Il dolo può presentare una diversità anche di intensità, essendo esso graduabile sia ontologicamente sia giuridicamente. Tale intensità, in particolare, va desunta dal grado di partecipazione (o di adesione) della coscienza e della volontà al reato. Ne sono quindi criteri di commisurazione:

  • il quantum di coscienza del fatto, al qual proposito viene in considerazione il livello di chiarezza e certezza della rappresentazione della fattispecie.
  • il quantum di volontà del fatto, al qual proposito è fondamentale la distinzione tra dolo intenzionale e dolo eventuale, esprimenti una diversa adesione partecipativa al fatto.
  • il quantumdi durata (complessità del processo di deliberazione), al qual proposito risulta essere fondamentale la distinzione, di intensità crescente, tra:
    • dolo d’impeto, che si ha quando la decisione criminosa, essendo improvvisa, viene eseguita immediatamente, esplodendo repentinamente nell’atto criminoso.
    • dolo di proposito, che si ha quando intercorre un consistente distacco temporale tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua esecuzione.
    • dolo di premeditazione, fortemente discusso in dottrina, e da taluni considerato come una species del dolo di proposito.

Per aversi premeditazione, comunque, occorrerebbe:

  • un intervallo temporale ampio tra l’insorgere e l’esecuzione del proposito criminoso, tale da consentire una ponderata riflessione.
  • un consolidamento, mediante naturale riflessione, del proposito.
  • una persistenza, tenace ed ininterrotta, del medesimo.

Lascia un commento