Concetti di parte generale. Gli elementi costitutivi essenziali delle singole fattispecie criminose emergono dalle singole norme penali reali dettate dal legislatore. Dall’analisi di fattispecie criminose risulta che tutte presentano elementi comuni e facendo astrazione di questi elementi otteniamo gli elementi costitutivi essenziali con cui costruire il modulo ideale di reato. Le regole di parte generale si incentrano su modelli a cui devono adeguarsi gli elementi davvero richiesti in una figura di reato. Quindi esempio: termini come “azioni” o “omissioni” sono semplici parole che si limitano a delineare i profili dei comportamenti umani che saranno di volta in volta classificati sotto queste parole. Ci sono però poi anche formulazioni che ipotizzano un dato contenutisticamente descritto che è suscettibile di verificarsi relativamente a un numero illimitato di ipotesi oggetto di previsione normativa (esempio: 41 parla di rapporto di causalità ma anche generalmente di ogni processo causale rilevante per il diritto penale).

Requisiti inderogabili della fattispecie criminosa. Partiamo dalle regole che all’apice (riferimento a regole costituzionali) disegnano la struttura minima e inderogabile della fattispecie criminosa. Il 25 II Costituzione enuncia più e diversi principi fondamentali del diritto penale: la riserva assoluta di legge penale, la irretroattività della legge incriminatrice, il generale principio tra due leggi del “favor rei”, principio per cui si può esser chiamati a rispondere solo per un “fatto”. Dall’art 27 I Costituzione si evince che la responsabilità penale è personale: quindi il fatto deve esser riferibile alla coscienza e volontà del soggetto sia in quanto effettivamente esplicate sia in quanto non attuate ma potenzialmente attuabili. Da tutto ciò deduciamo che gli elementi di imputazione soggettiva fanno parte della struttura del fatto e se ciò non fosse vero dovremmo applicare una legge sopravvenuta che estendesse la punibilità di un certo fatto dalla realizzazione dolosa a quella colposa a chi detto fatto avesse commesso senza dolo, ma imprudentemente, sotto il regime della legge precedente. Ciò per Gallo è assurdo.

La tipicità del fatto. Per Gallo la rilevanza centrale che il “fatto” possiede per la determinazione dell’area in cui incide il principio di irretroattività ci ha portato a considerare inclusi nella nozione gli elementi soggettivi i quali si pongono come inderogabili criteri di imputazione della condotta al suo autore. Ex 25 Costituzione anche le scriminanti sono ricomprese nel fatto come elementi la cui mancanza è necessaria perché questo sia un illecito penale. Per dimostrare ciò si può anche ricorrere al 2 C.P. per cui “nessuno può esser punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costitutiva reato” ed è fuori discussione che la disposizione che prevedeva la scriminante poi abrogata impedisse che il fatto potesse considerarsi reato. Ma la regola costituzionale si deve poi confrontare con la legge ordinaria. Dobbiamo quindi ringraziare la cos: pensiamo a prima della sua entrata in vigore, quando l’art 1 poteva esser derogata da una legge dello stesso rango. Si parlava infatti di reati di mero sospetto cioè reati non imperniati su un fatto umano ma su una situazione che giustifica il sospetto di commissione di futuri o passati reati (esempi tipici di ciò:707 e 708 ma nessuna delle due fattispecie ignora un fatto umano quale elemento costitutivo e il fatto sarà nel possesso di determinati oggetti)

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