L’analogia consiste in un processo di integrazione dell’ordinamento attuato tramite una regola di giudizio ricavata dall’applicazione all’ipotesi di specie non regolata espressamente da alcuna norma, di disposizioni regolanti casi simili. Il presupposto di tale procedimento è il ricorrere dell’identità di ratio.
L’art. 14 disp.att. esclude il procedimento analogico in caso di leggi penali, tale esclusione si ricava anche dagli artt. 1 c.p. (nessuno può essere punito per un fatto che non sia ESPRESSAMENTE preveduto dalla legge come reato) e 199 c.p. (nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza fuori dai casi dalla legge preveduti).
Tale divieto di analogia si può ritenere costituzionalizzato perché il criterio ispiratore di tale principio ha la stessa ratio di garanzia di libertà del cittadino sottesa al principio nullum crimen sine lege di cui rappresenta un proiezione.
È difficile però distinguere tra analogia e interpretazione estensiva.
Non si travalicano i limiti dell’interpretazione estensiva quando la soluzione proposta, rientra nell’ambito dei possibili significati letterali dei termini impiegati nel testo di legge. Però il carattere frammentario del diritto penale, impedisce che si forzino i limiti di tipicità prefissati dal legislatore. Con l’interpretazione estensiva il giudice procede per somiglianze, concordanze, per cui è presente il rischio di un giudizio analogico mascherato.
La Cassazione ha colto il discrimine tra interpretazione estensiva e analogia: la prima mantiene il campo di validità della norma entro l’area di significanza dei segni linguistici coi quali essa si esprime, mentre l’analogia estende tale validità all’area di similarità della fattispecie considerata dalla norma. L’interpretazione estensiva è perciò pur sempre legata al testo della norma esistente; il procedimento analogico è invece creativo di una norma nuova che prima non esisteva.
Il divieto di analogia è violato anche in tutti i casi nei quali il legislatore fa ricorso a tecniche di tipizzazione di tipo casistico accompagnate dall’aggiunta di formule di chiusura quali “in casi simili”, non riempibili interpretativamente mediante l’applicazione di un criterio univoco legislativamente prefissato.
Portata del divieto di analogia
Secondo un indirizzo minoritario, il divieto di analoga avrebbe carattere assoluto , cioè riguarderebbe sia le norme incriminatrici sia le norme di favore (che prevedono cause di non punibilità o estinzione del reato). A giustificazione di tale assunto si adduce l’esigenza di certezza. La certezza del comando penale, verrebbe meno non solo se si estendesse analogicamente la disposizione incriminatrice, ma anche se fossero incerti, in conseguenza del procedimento analogico, i limiti della sua applicazione.
Obiezioni. Da un lato l’art 25, 2° c. sancisce il primato non dell’esigenza di certezza, ma della garanzia di libertà del cittadino, muovendo dal presupposto che la libertà è la regola e la sua limitazione l’eccezione risulta conforme all’art 2 un’ interpretazione analogica che abbia come obiettivo di estendere la portata di norme + favorevoli al reo.
Quindi il divieto di analogia ha carattere relativo perché riguarda solo l’interpretazione delle norme penali sfavorevoli.
L’ammissibilità di un’ interpretazione analogica in bonam partem potrebbe però trovare ostacolo nell’ art 14 disp.att. secondo cui le leggi che fanno eccezione a regole generali o altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Bisogna quindi stabilire il significato del concetto di leggi eccezionali insuscettive di applicazione analogica sia in malam che bonam partem.
Secondo un insegnamento consolidato sono da considerare regolari le norme che disciplinano situazioni generali in cui può versare dunque al ricorrere di determinati presupposti, mentre ci si trova di fronte a norme eccezionali tutte le volte in cui viene introdotta una disciplina che deroga rispetto a particolari casi, all’ efficacia potenzialmente generale di una o più disposizioni.
Non tutte le norme che prevedono cause di non punibilità hanno carattere eccezionale
Il ricorso al procedimento analogico è precluso rispetto a quelle cause di non punibilità che fanno riferimento a cause particolari . In particolare l’analogia non è ammessa rispetto:
Immunità in quanto derogano al principio della generale obbligatorietà della legge penale rispetto a tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
Cause di estinzione del reato e della pena le quali derogano alla normale disciplina dell’illecito penale e delle conseguenze sanzionatorie.
Cause speciali di non punibilità le quali rispecchiano valutazioni politico criminali legate alle caratteristiche specifiche della situazione presa in considerazione e perciò non estendibili ad altri casi .
Oggi il problema dell’applicabilità dell’analogia ha perso rilevanza con l’introduzione delle attenuanti generiche ex art 62 bis c.p.