Tutto il 43 evento giuridico, il 40 evento naturalistico, tranne per il reato preterintenzionale, che è evento naturalistico (dottrina rilevante accettata da Gallo). Trapani invece ritiene che l’omicidio pretereintenzionale racchiude ogni figura di delitto della parte speciale che ripetano esattamente lo schema 43 1° 2° alinea.
Ex 43 il delitto doloso è quello contrassegnato dalla volizione e previsione dell’evento (NON NATURALISTICO ma EVENTO GIURIDICO se così non fosse rimarrebbero fuori dalla portata del 43 i reati di mera condotta (ossia quasi tutti i reati convenzionali). Quindi per realizzarsi l’imputazione per dolo occorreranno una serie di eventi mentali che devono costituire accadimenti reali (e non potenziali) nella psiche del soggetto. Gallo si chiede a questo punto cosa sia l’evento a cui si rivolgono volizione e rappresentazione. Chiedere come requisiti dell’imputazione per dolo gli eventi mentali in questione polarizzati su un “oggetto” cioè l’evento comporta la necessità di individuare quanto di questo oggetto è coperto da volizione che da rappresentazione e quanto costituisce materia di sola rappresentazione. Il linguaggio normativo ammette la psicologia classica per cui non si può volere ciò di cui non si è consapevoli. Abbiamo quindi (1° problema) problemi di struttura e (2° problema) problemi di oggetto le cui soluzioni sono interdipendenti: ma ad essi bisogna aggiungere un terzo che si prospetta nel seguente modo. Il problema sussiste ancora maggiormente quando bisogna arrivare all’accertamento di un fatto interno o spirituale (già è difficile arrivare a quello esterno o materiale). In questo (3° problema)accertamento interno il convincimento dell’interprete si dovrà necessariamente formare attraverso un procedimento di estensione analogica dell’id quod plerumque accidit: in pratica bisognerà sempre affidarsi a regole d’esperienza per capire se una persona abbia davvero voluto o previsto un possibile risultato della sua azione. Quindi l’esistenza di una volizione, rappresentazione può prodursi solo dall’esistenza di circostanze esteriori (non coincidenti col fatto materiale di reato) normalmente costituenti l’espressione e cmq collegate a quegli stati psichici. In questo modo si da credito a una presunzione superabile con la prova del contrario: il che comporta dimenticare il rilievo che possiede nell’illecito penale il momento soggettivo che invece verrebbe ravvisato come implicito nello stesso fatto materiale. Per Gallo occorre trovare un terreno conciliatorio tra teoria che ravvisa con insistenza la nota distintiva dell’illecito penale nella sua natura soggettiva, e la prassi che con un sistema di presunzioni finisce col relegare sullo sfondo le componenti psicologiche del reato. Per far ciò per Gallo bisogna rinunciare ad elaborare concetti che si dimostrino inutilizzabili ai fini di una concreta verifica e quindi dell’applicazione del dir e oltre ciò non dare di più all’elemento psicologico di quanto già ha.