A questo punto non è difficile ravvisare come 1° presupposto d’imputazione dell’evento stesso all’agente la materiale realizzazione del fatto verificatosi e la dipendenza causale di quest’ultimo dall’azione aberrante. Bisognerà precisare se l’imputazione si svolga tutta sul fondamento di questo presupposto ora detto o se essa esiga qualcosa di più. Ci si chiede se l’inciso “a titolo di colpa” si riferisca alla mera disciplina di un evento cagionato per abberratio e conforme alla figura obiettiva di un delitto colposo o se esso non fissi anche un elemento di fattispecie da accertarsi caso per caso in concreto. Quest’ultima opinione è sostenuta da chi ritiene che la punibilità sia subordinata ai requisiti ordinari della colpa in modo tale da doversi escludere la responsabilità quando l’agente si uniformi a certe regole di comportamento in modo che non ricorra nel suo agire alcuna leggerezza. Questa opinione è poco plausibile (ma rispettabile): infatti ciò che la legge stabilisce “ a titolo di colpa” è solo il tipo di responsabilità: siamo allora sul piano delle conseguenze giuridiche o se sei vuole della disciplina, non sul piano della fattispecie.
Ora chi sostiene la tesi della cosiddetta “colpa presunta” accetta la natura sostanzialmente colposa dell’evento diverso da quello voluto. Dato che la seconda offesa radicherebbe in una condotta dolosa diretta ad un diverso risultato, essa si dovrebbe qualificare colposa non per imprudenza, negligenza, imperizia, bensì per violazione di legge penale (specie della legge penale che incrimina il “reato base”). La problematica inerente alla cosiddetta “colpa normativa o specifica” in questo caso ci interessa per rilevare come, a tacere delle molteplici spesso decisive critiche rivolte verso l’idea di una colpa dovuta alla trasgressione di una qualsiasi disposizione di legge, la tesi enunciata a proposito dell’aberratio delicti, non è sostenibile anche per chi condivida la premesse concettuali da cui essa prende le mosse. In pratica affermare che ogni condotta cagionante un’offesa diversa da quella che si intendeva produrre implichi colpa per inosservanza di legge penale, equivale ad assumere come elemento essenziale costitutivo della fattispecie ex 83 atti idonei diretti in modo non equivoco a violare la stessa legge: ma non è così perchè la legge non lo dice.
In conclusione la responsabilità dell’83 1° è di natura anomala dato che nella relativa fattispecie rispetto all’evento diverso non è fatto alcun posto né al dolo né alla colpa. Ci si chiede allora la ragione della norma in esame se riproponiamo la tesi che in una forma o nell’altra esige la colpa per l’imputazione dell’evento diverso. Tuttavia appare anche per l’83 1° necessario quel collegamento tra l’agente e l’evento diverso cagionato, richiesto dalla rappresentabilità e dal 27 Costituzione.