Consideriamo analiticamente che il diritto penale è il complesso di regole giuridico-statuali che prevedono fatti cui è collegata come conseguenza la costituzione, modificazione o estinzione del dovere di applicare una sanzione penale.
Nota generica. Le regole penali appartengono al genere regole giuridico (perché regole di un ordinamento dotato di effettività nel suo complesso)–statuali (perchè imputabili all’ordinamento idoneo per eccellenza a garantire effettività alle regole).
Differenza specifica. Sono regole che prevedono fatti costitutivi, modificativi ed estintivi di conseguenze sanzonatorie penali. Bisogna ora capire quando una sanzione è “penale”, dato che la sanzione caratterizza il diritto penale nel sistema dell’ordinamento giuridico.
Sanzioni esecutive. Esse eseguono il precetto giuridico violato; esse tendono a costituire una situazione di fatto identica o equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse adempiuta la regola trasgredita. esempio: la restituzione della cosa rubata ex 185 1°: essa è sanzione di diritto civile
Sanzioni punitive. Esse hanno come contenuto una diminuzione di beni giuridici(esempio: libertà personale) di cui è titolare nel diritto penale l’autore del fatto condizionante la conseguenza sanzonatoria. esempio: nel caso di furto ex 624 C.P. ci sarà reclusione e multa: sanzione punitiva. L’opinione dominante ritiene che le sanzioni criminali sono tutte punitive: ma Gallo critica(vediamo come).
Ci sono sanzioni che non sono criminali, ma appartengono comunque alle sanzioni punitive (esempio: privazione della libertà personale contemplata per trasgressioni disciplinari di regolamenti militari). Si potrebbe ravvisare una caratteristica distintiva delle sanzioni criminali dalle altre, in quanto ad esse andrebbero applicate quelle regole di accertamento dei fatti, esecuzione di sanzioni che formano il cosiddetto “processo penale”. Tuttavia dire ciò vuol dire effettuare una vera e propria tautologia, creando ogni volta un circolo vizioso quando ci chiediamo che cos’è un processo penale, rispondendo che è quello teso ad applicare sanzioni penali. Quindi bisognerà muoversi da altre posizioni, dicendo che sono penali le sanzioni espressamente definite come tali dalla legge: solo definendo una sanzione come penale potremmo dire che i modi e le forme di accertamento della fattispecie condizionante e l’esecuzione delle conseguenze condizionate sono quelli del procedimento penale, non il contrario. Prima accertare la natura penale della conseguenza, poi si arriva al processo. Per individuare le sanzioni penali si può usare il “criterio nominalistico”(l’elencazione operata dal C.P.): per Gallo però non basta, perchè alcune sanzioni di diritto amministrativo presentano lo stesso nomen iuris(esempio: multa) di quelle penali. In questi casi bisognerà far ricorso a dei criteri interpretativi (esempio: intenzione del legislatore) che consentono di qualificare o no come penale una certa norma.