L’errore di fatto costituisce il rovescio della componente conoscitiva del dolo. Se l’agente non conosce uno o + elementi del fatto concreto rilevante ai sensi della corrispondente fattispecie incriminatrice, egli non agisce dolosamente e il reato viene meno.

Errore motivo. L’errore può essere determinato da ignoranza o falsa conoscenza della situazione di fatto nella quale il soggetto si trova ad agire: tanto la mancanza assoluta di un elemento rilevante del fatto concreto, quanto l’erronea rappresentazione di esso, possono, infatti, egualmente sfociare nell’effetto di impedire a chi agisce di rendersi conto del significato della sua condotta. Si parla in questo caso, di errore motivo perché influisce sul processo formativo della volontà (è distinto dall’errore inabilità che si verifica durante l’esecuzione materiale del fatto criminoso e assume rilevanza nei casi di reato aberrante).

Errore che verte sugli elementi essenziali del fatto

L’art. 47, comma 1°, stabilisce “l’errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.

All’errore è equiparata l’ignoranza. Sia l’errore che l’ignoranza devono vertere su elementi essenziali del fatto, cioè su elementi, la cui mancata conoscenza impedisce che il soggetto si rappresenti un fatto corrispondente al modello legale.

Caso 6 agosto 1979

Un bracconiere, scorgendo in un canneto una sagoma simile a quella di un cinghiale, spara per abbatterlo. Poco dopo si accorge che il bersaglio colpito è un ragazzo che ha perso la vita. In tal caso l’errore si scusa perché l’omicidio doloso presuppone che l’agente sia consapevole di dirigere l’azione verso un “uomo”, essendo la qualità di uomo essenziale.

Error in persona e error in obiecto

 Sono irrilevanti gli errori conseguenti allo scambio tra soggetti o tra oggetti, che rivestono una posizione equivalente sul piano della disposizione incriminatrice. (es. si verserebbe in un errore irrilevante se un omicida scambiasse l’identità della vittima, perché la norma sull’omicidio tutela l’”uomo” in tutte le sue personificazioni, e non solo la vita di una persona determinata; lo stesso vale se A danneggia la macchina di B, credendo che fosse di C; è solo essenziale che A danneggi una cosa non propria, essendo indifferente l’individualità del proprietario della cosa danneggiata).

Ove lo scambio riguardi persone od oggetti che rivestono un diverso rango di fronte al diritto, l’errore può avere l’effetto di far venir meno il reato (es. Tizio si impossessa di una bici senza accorgersi di averla rubata perché identica alla sua per forma e colore) o di far scattare l’applicabilità di una diversa figura criminosa (es. violenza privata piuttosto che resistenza a pubblico ufficiale) o ancora di incidere sul regime delle circostanze aggravanti e attenuanti.

Errore sul nesso causale

È irrilevante, almeno finché la divergenza tra decorso causale prefigurato e decorso causale effettivo, non sia tale da far escludere che l’evento costituisca pur sempre realizzazione dello specifico rischio insito nell’iniziale azione del soggetto.

Errore determinato da colpa, non esclude la punibilità se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo e se l’errore è rimproverabile, cioè dovuto ad un’inosservanza di norme precauzionali di condotta imputabile all’agente.

 

Errore del soggetto in imputabile

Qui bisogna distinguere tra errore condizionato dalla infermità mentale ed errore non condizionato cioè indipendente dall’infermità.

  • L’errore condizionato (es. A, afflitto da manie di persecuzione, uccide B ritenendo di difendersi dal presunto persecutore) non ha rilevanza scusante (non si applica la scriminante della legittima difesa putativa). Se così non fosse si renderebbe inapplicabile la misura di sicurezza proprio nei casi in cui il soggetto può, a causa della malattia, risultare socialmente pericoloso.
  • L’errore incondizionato ha invece, efficacia scusante se determinato da circostanze di fatto che avrebbero presumibilmente tratto in inganno anche una persona capace (es. A infermo di mente, si impossessa di una valigia altrui, simile alla propria).

 

Error aetatis

L’efficacia liberatoria dell’errore non vale in tutti i casi. Caso 12 novembre 1976, Bologna. Un uomo si congiunge carnalmente con una minore di 14 anni, che per errore ha ritenuto almeno 16 enne a causa del notevole sviluppo fisico. In questo caso l’error aetatis non potrà essere invocato perché, secondo l’art. 609 sexies, il colpevole non può, nell’ambito dei delitto contro la libertà sessuale, invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età dell’offeso, quando il fatto sia commesso in danno di un minore di anni 14.

L’art. 47 comma 2°, afferma “ l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso”, ne consegue che si risponde del reato di cui siano stati effettivamente posti in essere gli estremi, tanto materiali che psicologici.

Es. se Tizio si impossessa di una cosa mobile altrui, ritenendola smarrita, non si configurerà il delitto di furto, ma quello di appropriazione di cose smarrite; o ad es. se l’agente non sa che il destinatario della violenza è un pubblico ufficiale, sussisterà il delitto di violenza privata, non quello di resistenza a pubblico ufficiale.

 

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