Circa la complessa struttura della colpevolezza, la concezione normativa richiede:
a) l’imputabilità.
b) la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità del precetto penale.
c) il dolo o la colpa.
d) l’assenza di cause di esclusione della colpevolezza.
Il dolo è la forma della colpevolezza:
- originaria, perché il delitto colposo si impose per primo al pensiero giuridico.
- fondamentale, perché esso rappresenta la più autentica forma di volontà colpevole.
- più grave, perché esprime nesso psicologico più stretto ed immediato tra autore e fatto.
- regolare, perché, per dette ragioni, è naturale che la responsabilità dolosa costituisca la regola nei delitti, mentre quella colposa e quella preterintenzionale l’eccezione.
Per il nostro codice civile, il dolo costituisce la rappresentazione e la volontà del fatto materiale tipico, ossia di tutti gli elementi della fattispecie reato. Tale nozione si ricava dall’insieme delle disposizioni (es. artt. 5, 44, 47, 59) che concorrono a determinare gli elementi che devono essere o che non occorre che siano conosciuti e voluti per aversi punibilità a titolo di dolo. La definizione dell’art. 43 co. 1, quindi, limitandosi ad esprimere il nucleo centrale del dolo, deve essere considerata incompleta.