Il codice sottopone le scriminanti alle seguenti regole:
- la rilevanza oggettiva delle scriminanti esistenti (art. 59 co. 1), secondo la quale il fatto scriminato non può essere reato, neanche quando l’agente credeva di commettere un fatto criminoso.
- l’efficacia scusante delle scriminazioni putative, ossia ritenute erroneamente esistenti dall’agente in tutti i loro requisiti di legge (art. 59 co. 4).
- la punibilità dell’eccesso colposo nelle scriminanti, che si ha quando, nel commettere uno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 o 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità oppure imposti dalla necessità (art. 55). L’eccesso, tuttavia, va distinto dall’erronea supposizione della scriminante, poiché questa nel primo caso esiste realmente, mentre nel secondo esiste solo secondo l’agente.
L’eccesso, comunque, può essere doloso, colposo o incolpevole, a seconda che il soggetto ecceda i limiti della scriminante con consapevole volontà oppure per colpa o senza colpa alcuna. L’eccesso doloso dà luogo a responsabilità per il reato doloso, mentre l’eccesso colposo (per errore-motivo, errore-inabilità o errore inescusabile) dà luogo a responsabilità colposa solo se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.