Le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità (artt. 88 e ss.) appartengono a due species:
- delle alterazioni patologiche, dovute ad infermità di mente o all’azione dell’alcool o di sostanze stupefacenti.
- dell’immaturità fisiologica o parafisiologica, dipendenti rispettivamente dalla minore età e dal sordomutismo.
Le cause codificate di non imputabilità, tuttavia, non esauriscono le ipotesi di incapacità di intendere e di volere, che in base al nostro ordinamento escludono o attenuano la punibilità (es. cosiddett uomini lupo).
L’incapacità di intendere e di volere, comunque, può essere:
- procurata dallo stesso soggetto o da terzi.
- congenita, ossia dovuta a cause naturali.
Sordomutismo
A differenza della cecità, il sordomutismo è compreso tra le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità, in quanto l’udito e il linguaggio sono fondamentali per lo sviluppo del patrimonio psichico dell’uomo. Nel vigente codice, comunque, il sordomutismo non comporta alcuna presunzione di inimputabilità, ma deve caso per caso accertarsi se esso incida o meno sulla capacità del soggetto (art. 96):
- se tale capacità risulta piena, il sordomuto viene trattato come un soggetto normale.
- se tale capacità risulta esclusa, egli è parificato all’infermo totale di mente e, quindi, viene prosciolto e sottoposto, se pericoloso, alla misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico.
- se tale capacità è grandemente scemata, egli sottostà ad una pena diminuita, cui si aggiunge, nei casi di cui all’art. 219, la misura della casa di cura e custodia o la libertà vigilata.
Vizio di mente
Ai fini dell’imputabilità, gli artt. 88 e 89 disciplinano il vizio di mente, da essi inteso come uno stato di mente, derivante dall’infermità, che esclude o diminuisce la capacità di intendere o di volere. Relativamente a tale vizio di mente, comunque, occorre tener presente quattro elementi:
- l’incapacità deve dipendere da infermità, intesa come stato patologico, non necessariamente permanente ma anche soltanto transitorio, pur se relativamente prolungato. Tale infermità, in particolare, comprende:
- le malattie in senso stretto, le quali implicano un decorso anche lentissimo.
- le gravi anomalie psichiche, o gli altri gravi disturbi, che sfuggono ad una precisa classificazione nosografica di tipo psicologico o che non sono provviste di una ben delineata base organica.
- non occorre che si tratti di infermità psichica, potendo trattarsi anche di infermità o malattia fisica, purché incida sulla capacità di intendere e di volere.
- le alterazioni mentali considerate cause di esclusione o di attenuazione dell’imputabilità, devono sussistere al momento del fatto.
- l’incapacità di intendere e di volere, dipendente dall’infermità, deve riguardare lo specifico fatto posto in essere dal malato di mente
Relativamente ai gradi del vizio di mente, il codice distingue tra:
- vizio totale di mente, che si ha quando lo stato di mente è tale da escludere la capacità di intendere o di volere (art. 88). In questo caso l’imputato viene prosciolto, sebbene ad esso, se pericoloso, possa essere applicata la misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 co. 1).
- vizio parziale di mente, che si ha quando la capacità di intendere e di volere è grandemente scemata (art. 89). In questo caso l’imputato risponde del reato commesso e, se pericoloso, viene sottoposto anche alla misura di sicurezza dell’assegnazione ad una casa di cura o di custodia (art. 219 co. 1). Seguendo il criterio del cumulo della pena con la misura di sicurezza, prima si esegue la pena restrittiva della libertà e, dopo che questa sia stata scontata, si fa luogo al ricovero nella casa di cura o di custodia (art. 220 co. 1). Il giudice, tuttavia, tenuto conto delle particolari condizioni di infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero sia effettuato prima che sia iniziata o abbia termine l’esecuzione della pena (co. 2).
Per evitare che ogni minima forma di nevrosi o di anomalia caratteriale possa essere considerata vizio parziale di mente, l’art. 89 richiede che la capacità di intendere e di volere sia grandemente scemata, dovendosi trattare di uno stato patologico veramente serio.
Il vizio parziale di mente, inoltre, pone il problema di stabilire fino a che punto l’anomalia può incidere sulla colpevolezza, ossia fin dove possano essere compatibili con la seminfermità elementi soggettivi come la premeditazione e la provocazione:
- la Corte di Cassazione affermò la compatibilità del vizio parziale di mente con la premeditazione, poiché il seminfermo, potendo agire con dolo, è meritevole per quel tanto di capacità riconsciutagli del particolare rimprovero dovuto alla persistenza del proposito criminoso. Successivamente ne ha affermato l’incompatibilità, quando la premeditazione sia essa stessa manifestazione tipica dell’infermità del soggetto.
In dottrina, al contrario, si nega che la premeditazione possa far carico penalmente ad un soggetto psichicamente non normale.
- comunemente si ritiene che il vizio parziale di mente sia compatibile con la provocazione. L’ira, infatti, è uno stato emotivo connaturato alle alterazioni psichiche ritenute causa di seminfermità mentale e, quindi, il seminfermo è capace di sentire l’ingiustizia dell’altrui azione al punto da essere spinto ad una reazione.
Le alterazioni affettive, ossia le anomalie del carattere e le carenze di sentimenti etico-sociali, a differenza delle alterazioni della capacità di intendere e di volere, di per sé non rilevano, mentre possono rendere il soggetto inimputabile o semimputabile se sono dovute a cause patologiche. Gli affetti, in particolare, se in condizioni normali subiscono frequenti oscillazioni, in condizioni patologiche possono subire modificazioni del tutto sproporzionate alla motivazione, le quali si manifestano tra gli opposti poli della depressione affettiva (es. indifferenza affettiva, decadenza affettiva, ottusità affettiva) e dell’esaltazione affettiva.
L’art. 90, al riguardo, dispone che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità:
- per emozione si intende un intenso turbamento affettivo, provocato come reazione a determinati avvenimenti, che finisce col predominare sulle altre attività psichiche.
- per passione si intende uno stato affettivo violento e più duraturo, che tende a predominare sull’attività psichica in modo più o meno invadente o esclusivo, sì da comportare talora alterazioni della condotta.
Tale articolo, inizialmente introdotto con una precisa funzione pedagogica, ossia per stimolare il dominio della volontà, appunto, sulle proprie emozioni e passioni, attualmente va coordinato con gli artt. 88 e 89, distinguendosi così tra:
- gli stati emotivi o passionali come tali, ossia non costituenti manifestazione di uno stato patologico, i quali, nonostante il loro interferire con la capacità di intendere e di volere, non sono riconducibili all’infermità e, pertanto, non incidono ex art. 90 sull’imputabilità, non escludendola né grandemente scemandola.
Tali stati, tuttavia, possono incidere sull’imputabilità nel senso di attenuare il rimprovero di colpevolezza, dando luogo a circostanze attenuanti.
- gli stati emotivi o passionali costituenti manifestazione di uno stato patologico, i quali, essendo come tali riconducibili all’infermità, escludono o diminuiscono l’imputabilità ai sensi degli artt. 88 e 89.
Analogamente deve essere risolto il problema della cosiddett follia morale (o immoralità costituzionale), consistente nella completa mancanza di senso morale. Quando trattasi di follia morale per così dire allo stato puro, non accompagnata da carenze intellettive o volitive, i soggetti sono pienamente imputabili. Al contrario, quando tale follia morale sia ricollegabile ad un’infermità mentale che interessi anche la sfera intellettiva e volitiva, l’imputabilità può essere esclusa o ridotta.
In conclusione, mentre nei minori occorre anche un sufficiente sviluppo della coscienza morale, nei maggiorenni basta la capacità di intendere il valore etico-sociale dei fatti, anche se ad essa si accompagna l’incapacità di sentimenti morali.