Ci si era chiesti se la divergenza configurata dall’82 si riferisca anche al caso in cui diversa da quella ideata sia la persona oggetto materiale dell’azione criminosa e non il soggetto passivo del reato. Si era poi detto che non serviva l’82 per imputare l’accollo di un fatto di dolo causato da deviazione, bastavano i principi. Le osservazioni sopra svolte confermano ciò consentendo allo stesso tempo di affrontare il problema in termini esatti. Dato che abbiamo capito che il punto importante dell’82 è che “il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere”, bisognerà decidere se il mutamento della persona oggetto materiale dell’azione, fermo restando il soggetto passivo, possa portare ad una valutazione del fatto diversa da quella che si sarebbe operata senza questo mutamento. La soluzione va ricercata in un’indagine sulla struttura delle singole esimenti e dei singoli elementi accidentali del reato. Per quanto concerne la teoria dell’aberratio non si potrà escludere in astratto che la divergenza personale disciplinata dall’82 comprenda anche l’ipotesi in cui la deviazione dell’iter criminoso si riferisca a quella persona che, per la sua corrispondenza al bene-interesse protetto, viene materialmente a cadere sotto l’azione del colpevole.

Nn sembra che l’interpretazione letterale sia così cogente da escludere nel caso particolare che la locuzione “persona offesa” comprenda anche quella che si pone come oggetto materiale della condotta. Questa conclusione è avvalorata dal fatto che l’82 1° deve considerarsi dettato a favore dell’agente. si è visto che mentre l’imputazione a titolo di dolo dell’offesa cagionata a persona diversa da quella presa di mira, si sarebbe avuta indipendentemente da tale norma, l’effetto caratteristico di essa va ravvisato nella riconduzione dell’offesa realizzata all’offesa ideata.

La fattispecie dell’82 quindi delinea un’unica figura di reato formalmente e sostanzialmente doloso.

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