L’effetto tipico delle circostanze è quello di modificare il regime sanzionatorio previsto per la figura semplice di reato, però i criteri che presiedono a questa variazione di regime non sono sempre uguali.

• Nelle circostanze a efficacia comune, l’aumento o la diminuzione della pena è dipendente dalla pena ordinaria, nel senso che si effettua una variazione frazionaria (fino a 1/3) della pena prevista per il reato semplice.

• Nelle circostanze a efficacia o effetto speciale, che a norma dell’art. 63 importano una variazione di pena superiore a 1/3, l’aumento o la diminuzione della pena non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza speciale.

In origine, la categoria delle circostanze a effetto speciale si riteneva ricomprendesse quelle ipotesi in cui la circostanza:

• comporta una pena di specie diversa da quella prevista per il reato base (circostanza autonoma). (es. art. 577, n2, prevede l’ergastolo al posto della reclusione nel caso di omicidio commesso con l’aggravante delle sostanze venefiche)

• ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria (circostanza indipendente). (es. art.635 il quale, ove il danneggiamento sia aggravato falla violenza alla persona o dalla minaccia, stabilisce che la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni).

L’art. 63, comma 3, nell’originaria formulazione stabiliva che “ quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta”.

Era dubbio se dovessero rientrare nella categoria di circostanza in esame, alcune ipotesi marginali come le circostanze che importano una variazione frazionaria superiore al limite ordinario.

Con le modifiche attuate con la l. n. 400/1984, il legislatore (nell’intento di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali) ha ampliato la competenza per materia del pretore, fissando il principio per cui quest’ultima andava determinata tenuto conto degli aumenti di pena indotti solo dalle circostanze ad efficacia speciale, senza tener conto, quindi, degli aumenti determinati dalle circostanze a efficacia comune.

L’art. 63 comma 3°, nella nuova formulazione dispone “quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione di pena superiore a un terzo”.

Il nuovo terzo comma dell’art. 63, non menziona + le circostanze indipendenti, esse quindi, non dovrebbero essere + sottoposte (a differenza delle circostanze autonome che sono ancora menzionate) alla speciale disciplina dell’art. 63. Parte della dottrina però, suggerisce un’interpretazione della norma, secondo la quale le circostanze indipendenti continuano a essere ricomprese in quelle a effetto speciale, a condizione che anch’esse determinino, in base a un ideale calcolo frazionario, un aumento o una diminuzione superiore a 1/3.

In realtà coglie il vero, l’altra parte della dottrina che, escludendo che il legislatore dell’84 abbia potuto avere il consapevole intento di sconvolgere il precedente assetto normativo delle circostanze, propende per la tesi che tutte le circostanze indipendenti (determinino o no una variazione della pena superiore a 1/3) continuano, sia pure implicitamente, a essere soggette alla disciplina speciale dell’art. 63 comma 3°. La vera novità introdotta consiste nell’aver risolto in senso positivo il dubbio circa la possibilità di far rientrare, nella categoria delle circostanze a effetto speciale, anche quelle che comportano una variazione frazionaria della pena base, superiore a 1/3.

 

 

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