Nelle contravvenzioni l’elemento soggettivo ha una disciplina diversa da quella prevista per i delitti. L’art. 42 co. 4, infatti, dispone che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa .

Circa la struttura dell’elemento soggettivo, tale disposizione, data la sua singolare formulazione, ha dato luogo a varie interpretazioni contrapposte, che vedono tuttavia prevalere quella adottata dalla stessa Corte di cassazione. Secondo tale interpretazione, non basta la suitas della condotta, ma occorre anche il concorso del dolo o della colpa, soluzione che:

  • appare già imposta dalla stessa formulazione dell’art. 42 co. 4.
  • appare conforme sia al sistema del codice, il quale ammette la responsabilità oggettiva in via eccezionale, sia al principio costituzionale della responsabilità personale.

Circa l’accertamento di tale elemento soggettivo (dolo o colpa), si ritiene che esso debba essere effettuato in concreto e in tutti i casi:

  • perché per l’art. 43 co. 2 la distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico .
  • perché la distinzione tra dolo e colpa ha rilievo anche ai fini della commisurazione della pena (art. 133).

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