Il concorso di pene si verifica in caso di concorso materiale di reati, per il quale vale il sistema del cumulo materiale temperato (artt. 71-80):

  • le pene detentive temporanee e quelle pecuniarie, di regola, si applicano tutte per intero (cumulo materiale:
    • se sono della stessa specie (art. 73), si applica una pena unica, equivalente per durata alla somma delle singole pene.
    • se sono di specie diversa, si applicano distintamente (art. 74 e 75).
    • circa il problema se le pene concorrenti debbano considerarsi come una pena unica o come pene distinte, l’art. 76 stabilisce che:
      • le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell’art. 73, si considerano come una pena unica per ogni effetto giuridico (co. 1).
      • le pene di specie diversa, concorrenti a norma degli artt. 74 e 75, si considerano come una pena unica per ogni effetto giuridico, ma come pene distinte agli effetti della loro esecuzione, dell’applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge (co. 2).
      • la pena pecuniaria e la pena di diversa specie, concorrenti, si considerano come distinte per qualsiasi effetto giuridico (co. 3).
      • le pene detentive concorrenti sono eseguite nel seguente ordine: reclusione, arresto, semidetenzione e libertĂ  controllata (art. 74 co. 2).
      • il rigore del cumulo materiale è mitigato dai seguenti limiti massimi:
        • nel caso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie, della stessa specie, la pena applicabile non può essere superiore al quintuplo della pena piĂą grave tra le pene concorrenti, e non può comunque eccedere i trenta anni per la reclusione, i sei anni per l’arresto e gli euro 15493 e 3098, rispettivamente per la multa e l’ammenda (art. 78 co. 1).
        • nel caso di reati che importano pene detentive di specie diversa, la durata della pena da applicare non può superare gli anni trenta. La parte eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto (co. 2).
        • la durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare i dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte, o i cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (art. 79).
        • per l’impossibilitĂ  pratica di cumulare alcune pene, il codice dispone che (art. 72):
          • nel caso di concorso di piĂą delitti, ciascuno dei quali importi l’ergastolo, questo viene inasprito con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni (co. 1).
          • nel caso di concorso di un delitto che importi l’ergastolo con uno o piĂą delitti che importino pene detentive per un tempo complessivo superiore ai cinque anni, l’ergastolo viene inasprito con l’isolamento diurno da due a diciotto mesi (co. 2).

Effetti penali

Per effetti penali della condanna si intendono le conseguenze negative che derivano de iure dalla condanna stessa, diverse dalle pene principali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza. Sebbene l’art. 20 sembri classificare le pene accessorie tra gli effetti penali, questi, vi si distinguono perché, pur essendo una conseguenza della condanna ad una pena, non coincidono con essa.

Tali effetti comportano delle limitazioni a godere di determinati benefici o degli aggravi della situazione soggettiva del condannato (es. acquisizione della qualifica di recidivo, iscrizione al casellario giudiziale). Gli effetti penali della condanna non vengono meno con il verificarsi delle cause estintive del reato e della pena, ma soltanto con la riabilitazione del condannato (art. 178).

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