Circostanze aggravanti e attenuanti
Le prime comportano un aumento della pena comminata per il reato base (variazione quantitativa) o una modifica qualitativa di sanzione (es. passaggio da pena pecuniaria a pena detentiva). Le seconde comportano, viceversa, una diminuzione quantitativa della pena prevista per il reato base, oppure una modifica qualitativa a vantaggio del reo.
Circostanze comuni e speciali
Le prime sono previste nella parte generale del codice e sono applicabili potenzialmente a un insieme non predeterminabile di reati (art. 61,62,112,114). Le seconde sono circostanze previste dal legislatore solo in rapporto a specifiche figure di reati (es. art. 625 e 626).
Circostanze oggettive e soggettive
Sono oggettive le circostanze che concernono “la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso”; mentre sono soggettive le circostanze che riguardano “l’intensità del dolo o il grado della colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti tra i colpevole e l’offeso, o che sono inerenti la persona del colpevole”.
Circostanze tipiche e generiche o indefinite
Tale differenza dipende dal grado di tipizzazione legislativa delle situazioni assunte ad elementi circostanziali. Nella maggior parte dei casi, l’elemento che integra la circostanza è fatto oggetto di puntuale descrizione normativa (es. uso di sostanze venefiche come aggravante dell’omicidio); ma vi sono anche casi in cui spetta al giudice concretizzare elementi circostanziali indicati dal legislatore solo in forma generica. Le circostanze generiche ci sono anche nell’ambito delle attenuanti e risultano (a differenza delle aggravanti) compatibili con l’art. 25 comma 2° cost., poiché il principio di tassatività, in conformità alla sua ratio di garanzia, viene in questione solo quando si tratta di restringere la sfera di libertà del reo e non quando l’effetto va a suo beneficio.