Caso in cui in una disposizione di legge sono previste in cumulo più situazioni o più circostanze: tutte aggravanti o tutte attenuanti
L’esempio è il 61 n. 11: “Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: (…)11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazioni di opera, di coabitazione, o di ospitalità”. In questo caso ci si chiede se il comportamento incriminato sia stato posto in essere alla presenza di 2 o più modalità delineate dalla norma in questione, se si dovrà considerare realizzata una sola aggravante ovvero tante aggravanti quante sono le situazioni corrispondenti alla plurima previsione normativa. Ora, riguardo l’asserita unità della ratio legis, si è detto che è impossibile ritenere che plurime siano le circostanze verificatesi, bensì che si tratta di un’unica circostanza che per peculiarità dell’interesse che la sottende si presenta in figure diverse. In senso contrario, l’asserto che ad ogni situazione di fatto conforme ad una delle previsioni di legge corrisponde una singola circostanza (sempreché non si diano indizi da cui desumersi l’impossibilità giuridica di plurima rilevanza).
Per Gallo la soluzione è consultare il dettato legislativo: se esso ubbidisce a principi di ragionevolezza, la tecnica adottata significa che la previsione cumulativa esprime più facce di uno stesso prisma (unicità di valutazione normativa e unicità del fatto giuridico: non importa se reato). In questi casi sarà giusto parlare di previsione qualificativa (o norma a una sola fattispecie variamente modulata). Se invece la lettura del testo deve esser fatta in modo da rilevare distinti interessi sottostanti, sarà il caso di qualificare gli elementi fattuali come alternativamente previsti e le regole che tali elementi delineano come regole a più fattispecie