Mentre l’art. 40 afferma l’ovvia necessità del nesso causale, l’art. 41 intende stabilire l’ubi consistam, senza tuttavia offrire una definizione univoca:
- co. 1: viene accolta la teoria della condictio sine qua non.
- co. 2 (problematico): l’infelice formula quando sono da sole sufficienti a determinare l’evento è stata parimenti invocata per sostenere teorie opposte. L’interpretazione che si ritiene attualmente più corretta, comunque, è quella per cui il nesso causale è escluso quando, sebbene la condotta sia pur sempre condictio dell’evento, questo si verifica per il sopravvenire di un fatto eccezionale, il quale ha reso possibile il verificarsi di un evento che non era conseguenza neppure probabile di quel tipo di condotta.
L’ingiustificabile disparità di trattamento, che l’art. 41 co. 2 (limitando la capacità di escludere il nesso causale alle sole cause sopravvenute) crea rispetto alle cause antecedenti e simultanee che hanno parimenti reso eccezionalmente possibile il verificarsi dell’evento, è superabile attraverso il combinato disposto dell’art. 41 e dell’art. 45, che disciplina il caso fortuito e la forza maggiore.
- co. 3: si precisa che il concorso di fatti illeciti altrui soggiace alle regole causali generali.