L’art. 45 dispone che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore, istituti sotto i quali vengono raggruppate le ipotesi in cui l’evento non era prevedibile dall’agente secondo le conoscenze da lui possedute o che avrebbe dovuto possedere in base alla sua posizione e professione.
Dalla più recente dottrina il caso fortuito e la forza maggiore sono stati riportati nell’ambito connaturale della causalità, quali fattori di esclusione di essa, per incompatibilità tra causa e caso. Ciò sembra essere confermato dallo stesso art. 45, il quale, facendo seguire al verbo commettere la preposizione per, assume il caso fortuito e la forza maggiore quali concause dell’evento, derogando la condotta a mera condictio sine qua non. Concettualmente, infatti, il caso fortuito e la forza maggiore stanno ad esprimere il mondo degli avvenimenti ritenuti conseguenza non probabile, o addirittura non possibile, di quel tipo di condotta:
- il caso fortuito abbraccia tutti quei fattori causali che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento che si presenta come conseguenza del tutto improbabile.
- la forza maggiore si identifica con tutte quelle sopravvenute forze naturali esterne al soggetto che lo determinato, in modo inevitabile, ad un atto con un conseguente evento, pur essi scientificamente improbabili.
Entrambi gli istituti, quindi, escludendo il rapporto di causalità, a fortiori escludono la colpevolezza, non potendo l’agente prevedere come probabile ciò che non era tale neppure per la miglior scienza ed esperienza.
Poiché il caso fortuito abbraccia i fattori causali non solo sopravvenuti ma anche preesistenti e concomitanti, dal combinato disposto degli artt. 41 e 45 deriva che:
- l’art. 41 co. 1 regola il comune concorso di fattori causali che non escludono il nesso causale, perché l’evento è pur sempre conseguenza certa o altamente probabile della condotta.
- gli artt. 41 co. 2 e 45, al contrario, regolano il concorso di fattori causali che escludono il nesso causale, perché essi hanno reso possibile il verificarsi di un evento che, secondo la miglior scienza ed esperienza, non è conseguenza neppure probabile della condotta.