In caso di circostanze, la legge può determinare l’aumento o la diminuzione di pena in rapporto alla pena del reato semplice, può determinare la misura della pena in modo indipendente da quella del reato semplice, oppure può stabilire una pena di specie diversa. Circa l’applicazione degli aumenti e diminuzioni di pena, ai sensi dell’art. 132 co. 2, essi innanzitutto non possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena.
Gli artt. 63-68 fissano le seguenti regole:
- quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa che il giudice applicherebbe qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire (art. 63 co. 1).
- quando i limiti non sono determinati, l’aumento o la diminuzione di pena:
- se si tratta di aggravanti, essa è aumentata fino ad un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso (art. 64 co. 1), ma in caso di reclusione non possono essere superati i trenta anni (co. 2).
- se si tratta di attenuanti, essa è diminuita fino ad un terzo e all’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni (art. 65).
- in caso di concorso omogeneo di più aggravanti o di più attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione della precedente (art. 63 co. 2).
In caso di concorso omogeneo tra circostanze ad efficacia comune e circostanze ad efficacia speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla base ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza ad efficacia speciale (art. 63 co. 3)
In caso di concorso omogeneo di circostanze ad efficacia speciale, se si tratta di aggravanti si applica la pena stabilita per la circostanza più grave, mentre se si tratta di attenuanti si applica soltanto la pena meno grave (art. 63 co. 4 e 5).
- in caso di concorso di più aggravanti, la pena non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, e non può comunque eccedere i trenta anni per la reclusione, i cinque anni per l’arresto e gli euro 10329 e 2065, rispettivamente per la multa e per l’ammenda (art. 66).
In caso di concorso di più attenuanti, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione per i delitti puniti con l’ergastolo e, negli altri casi, a un quarto della pena (art. 67).