Art.641: “Chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 516.

(2) L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato”.

L’insolvenza fraudolenta è caratterizzata da una condotta di dissimulazione del proprio stato di insolvenza:

  1. Lo stato di insolvenza è sostanzialmente l’incapacità economica di adempiere le proprie obbligazioni
  2. La dissimulazione consiste nel “non manifestare il proprio stato di insolvenza nel contrarre un’obbligazione”: non occorre l’induzione in errore del soggetto passivo, ma è sufficiente che egli rimanga nell’ignoranza delle cattive condizioni economiche del soggetto attivo. In questo senso, se un soggetto, in un ristorante, mostra una mazzetta di banconote (false) per dare l’idea di essere una persona abbiente, e dopo aver consumato il pasto esce dal locale senza pagare, non si configura un’insolvenza fraudolenta, in quanto l’agente ha posto in essere artifizi e raggiri, commettendo quindi una truffa.

Il campo di maggiore operatività, secondo la giurisprudenza, del delitto di insolvenza fraudolenta è quello di chi entra in autostrada senza pagare il pedaggio: non essendoci un inganno da parte dell’automobilista, si è ritenuto di applicare l’art. 641.

La dottrina si oppone a questa impostazione, sostenendo che è difficile pensare ad una condizione di insolvenza di chi possiede un’automobile, con un serbatoio pieno di benzina.

E’ assai arduo trovare oggi esempi concreti di insolvenza fraudolenta: ad ogni modo si pensi alla coppia di sposi che organizza presso un hotel il ricevimento pur sapendo, sin dall’inizio, di non potersi permettere la spesa.

Nella struttura della fattispecie è molto importante l’adempimento dell’obbligazione, ma si discute se sia un elemento costitutivo oppure una condizione obiettiva di punibilità:

  1. Per chi segue la tesi della condizione obiettiva, la consumazione si verifica nel momento e nel luogo in cui l’agente contrae l’obbligazione.
  2. Per coloro secondo i quali si tratta di un elemento costitutivo, il reato sarà consumato all’adempimento dell’obbligazione.

Il manuale di Fiorella appoggia la seconda tesi: se è vero che ogni elemento costitutivo concorre a disegnare l’offesa del fatto, non può negarsi come sia proprio nell’inadempimento che si focalizzi il momento del danno al patrimonio.