Esso individua le ipotesi di reato complesso in cui l’offesa alla vita, all’incolumità, alla libertà o all’onore è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato. In questo caso, si devono scindere gli elementi del reato complesso e ritenere posti in essere i distinti reati che i detti elementi realizzano. Gallo si chiede se le offese richiamate dal 3° sono le stesse prevedute dal 1° dello stesso articolo, oppure sono qualsiasi offesa alla vita, all’incolumità, alla libertà o all’onore che sia considerata elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato. Se si dice che l’offesa ex 3° è una delle offese richiamate negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297, si postula un contrasto tra 3° e 1° art 301 C.P. Esempio: abbiamo un problema, nel caso in cui vengano impedite le funzioni del Presidente; se esse danno vita a un fatto ex 278 e un fatto ex 289, si applicherà il 1° o il 3°. Nel primo caso, si darà solo la pena per il reato più grave, se ricorre il disposto del 3°, dobbiamo sciogliere l’unità del reato complesso ex 289 e applicare la norma insieme al 278 che tutela onore e prestigio di Presidente. Secondo Gallo, nel 1° si parla di offese contenute in delitti verso interessi relativi alla personalità dello Stato, nel 3° si parla di offese alla vita, libertà, onore, considerate come elementi costitutive o circostanze aggravanti di altro reato. Quindi il 1° si riferirà all’offesa alla libertà o all’onore prevista dal 276 ecc, mentre nel 3° l’offesa è quella contenuto di qualsiasi altro reato.
Logica del 3°. Se applicassimo la norma del reato complesso, avremmo dovuto dar rilievo solo alla pena più grave. Sciogliendo il reato invece, troverà applicazione ciascuna delle norme che prevedono i singoli reati.
Principio della maggior offensività e favor rei
La prevalenza di una regola su altra o altre, nella riconducibilità del fatto alla previsione di ognuna di esse, è affermata alla stregua del principio di specialità in concreto. Questo criterio opera sempre. Una regolamentazione a sé presenta invece l’ipotesi di concorso di più cause estintive del reato o della pena che intervengono contemporaneamente(183 ultimo comma). Qui la vicenda è retta dal favor rei (principio speculare a quello della maggior offensività)