Per determinare i limiti spaziali di applicabilità della legge penale, sono prospettabili 4 principi:
- Principio di territorialità, per il quale la legge nazionale si applica a chiunque (cittadino, straniero o apolide) delinque nel territorio dello Stato.
- Principio di difesa o tutela, che rende applicabile la legge dello Stato cui appartengono i beni offesi o cui appartiene il soggetto passivo del reato.
- Principio di universalità, a tenore del quale la legge nazionale si applica a tutti i delitti dovunque e da chiunque commessi.
- Principio di personalità, in virtù del quale si applica sempre la legge dello Stato di appartenenza del reo.
Nel nostro, come in molti altri ordinamenti, nessuno di questi principi predomina, ma si assiste ad una combinazione di principi diversi, imposta dall’esigenza di contemperare la tutela di molteplici interessi.
Reati commessi nel territorio dello Stato: concetto di territorio
L’art. 6, 1°c. sancisce il principio di territorialità, affermando che è punito secondo la legge italiana, chiunque commette un reato nel territorio dello Stato.
L’art 4 c.p. fornisce la definizione di territorio, stabilendo che agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Il territorio dello Stato è costituito dalla superficie terrestre compresa entro i confini politico- geografici, dal mare costiero, dallo spazio aereo e dal sottosuolo. Le navi e gli aeromobili italiani sono, però, considerati come territorio dello Stato ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera (principio della bandiera). Tale principio di diritto internazionale non è richiamato nel capoverso dell’art. 4 rispetto alle navi e agli aerei stranieri che si trovano sul nostro territorio, onde i fatti compiuti a bordo di essi dovrebbero considerarsi sempre commessi in Italia.
Nel 2°c. dell’art 6 il legislatore ha accolto il principio della ubiquità, stabilendo che il reato si considera commesso nel territorio italiano, quando l’azione od omissione che lo costituisce, è ivi avvento in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione. Quindi, l’interesse statuale alla repressione permane sia nel caso in cui nel territorio dello Stato è esteriorizzata la volontà criminosa, sia nel caso in cui si è verificato l’evento offensivo.
Questione. Si discute sulla formula “azione od omissione” e ci si chiede se la parte di azione od omissione compiuta nel territorio dello Stato debba o no, per assumere rilevanza penale, integrare gli estremi del tentativo punibile. Si ritiene che ciò non sia necessario, essendo sufficiente accertare che la parte o frazione di azione compiuta, rappresenti un anello essenziale della condotta conforme al modello criminoso. Per accertare se la parte di azione realizzata in Italia, costituisca parte integrante del fatto complessivo, ci si avvale non di un giudizio ex ante, ma di un giudizio a posteriori e in concreto riferito ad un delitto interamente consumatosi.
Concorso di persone
Il principio di ubiquità comporta, in tema di concorso di persone, che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, sia qualora l’azione venga iniziata all’estero e proseguita in Italia (o viceversa), sia nel caso in cui, pur essendo il reato eseguito interamente all’estero, un qualsiasi atto di partecipazione sia compiuto in Italia (o viceversa).
Reato continuato
L’orientamento prevalente nega l’applicabilità della legge italiana ai fatti verificatisi all’estero (sulla base del rilievo che rispetto al reato continuato verrebbe meno ogni ragione che possa supportare l’espansione della nostra giurisdizione e la conseguente limitazione della sovranità di altri Paesi), ma in dottrina, se pur con qualche forzatura, si è sostenuta, l’applicabilità dell’art 6 alle ipotesi di reato continuato, tutte le volte in cui ne derivi un concreto vantaggio all’imputato.
Locus commissi delicti
– dove è commesso delitto? → principio di ubiquità (PdU; stato = italiano sia se volontà criminosa che evento lesivo avvengono il Italia)
– PdU= importante per ‘concorso di persone’
– PdU per concorso di persone → reato = in Italia sia che iniziato estero e proseguito ITA – e viceversa – , che realizzato all’estero ma con concorso di un solo atto partecipazione italiano – e viceversa –