Quanto alla portata, si discute se il divieto all’analogia sia assoluto o relativo, ovvero se abbracci anche le norme che vanno a favore dell’imputato (analogia in bonam partem), oppure se sia circoscritto alle sole norme che vanno a sfavore (analogia in malam partem). Per chi ritiene che il principio di tassatività esprima un’esigenza di certezza, il divieto di analogia è assoluto. Per la ragione stessa del ragionamento per similitudine, infatti, la certezza e l’univocità del comando verrebbero meno quando si estendono analogicamente. E con esse verrebbe meno la possibilità di conoscere con esattezza il contenuto del comando stesso e di osservarlo puntualmente.
Sono tuttavia fragili le basi di tale divieto assoluto, non tanto perché si è obiettato che anche il cittadino potrebbe dedurre dalla legge ciò che analogicamente deduce il giudice, ma soprattutto perché tra certezza e funzione intimidatrice della norma penale non esiste una necessaria correlazione. D’altro canto il far dipendere la soluzione del problema dell’analogia a favore del reo non dalle sue reali implicazioni pratiche, ma dalla premessa dommatico-formale, costituisce un’inversione di piani.
Per evitare che la fragilità di tale impostazione porti a negare lo stesso divieto di analogia, anche la portata di questo divieto va ricercata, più che su esigenze puramente razionali di certezza, sul più solido piano politico-garantista. Da questo angolo visuale, il divieto di analogia è sempre stato concepito in funzione della garanzia del favor libertatis contro limitazioni non espressamente previste dalla legge, perché si è sempre avvertito che l’effettivo pericolo di abusi del giudice proviene soprattutto dall’analogia in malam partem.
Su questa linea tradizionale, quindi, la nostra dottrina ha sempre circoscritto il divieto alla sola analogia a sfavore del reo, non avendo mai dubitato che la locuzione leggi penali (art. 14 disp. prel.) debba intendersi nel senso restrittivo di leggi penali incriminanti. Se questa è la ratio storica del divieto di analogia, non vi è ragione per ritenere che l’art. 25, nel costituzionalizzarlo, si sia discostato da tale tradizione. Sul piano dell’opportunità pratica, inoltre, la soluzione riduce l’inconveniente di fossilizzare il diritto, consentendo al diritto penale di meglio adeguarsi alla realtà della vita, senza rinunciare però al vantaggio della garanzia per la libertà individuale.