Ci si chiede se il 3 2° C.P., relativamente all’obbligatorietà per tutti coloro che cittadini o stranieri si trovano all’estero, diano luogo anch’esse a situazioni di incapacità. Analizzando il 7 e 10 C.P. ci si accorge che il nostro ordinamento fuori dai casi contemplati dal n.5 7 C.P., non ammette che la legge penale italiana possa applicarsi verso contravvenzioni commesse all’estero, sia dal cittadino che dallo straniero. Secondariamente, dato che il 9 C.P. esclude la rilevanza dei delitti, puniti con pene pecuniarie, commessi dal cittadino all’estero, come ex 10 C.P. emerge che ci sono degli atti, punibili se commessi da un cittadino, a cui non è ricollegato alcun effetto giuridico se compiuti da uno straniero. In tutti questi casi non si può parlare di incapacità parziale del cittadino o dello straniero: infatti l’elemento determinante l’inapplicabilità della legge italiana per il cittadino e per lo straniero è la realizzazione del fatto stesso all’estero, non di certo la nazionalità dell’agente.
Capacità e reato proprio
Ci si chiede se le fattispecie per la realizzazione delle quali sono richieste certe qualità o condizioni personali del soggetto agente (cosiddette “fattispecie proprie”) presuppongono, nell’ambito della nozione generica di capacità, una situazione particolare qualificabile come “capacità speciale”. Si devono subito considerare i cosiddetti ”reati propri”: essi sono quelli in cui il soggetto attivo non è un “chiunque”, bensì la persona in possesso di certi requisiti o qualifiche (esempio: pubblico ufficiale nel delitto di peculato ex 314). La definizione si può accettare solamente pensando al fatto che il legislatore nel 314 avrebbe potuto omettere la menzione soggettiva di pubblico ufficiale, tipicizzando la condotta di “chiunque”: le qualifiche in questione si sarebbero ricavate dalla stessa struttura del fatto di reato. Si esige che il possesso/disponibilità della cosa oggetto materiale della condotta si verifichi per ragioni dell’ufficio o del servizio (pubblico in diritto penale): quindi ciò vuol dire che la qualifica soggettiva nasce da un elemento del fatto oggettivo, con la conseguenza che sarà applicabile la disciplina in tema di errore sul fatto. Non sarà invece applicabile la disciplina dell’errore nel caso del 275: qui si dice che “chiunque” può realizzare l’accettazione di gradi o dignità accademiche da parte di uno stato in guerra con quello italiano. Conclusione: capacità speciale solo con riferimento a quei fatti giuridici rispetto a cui una certa qualifica è necessaria per la rilevanza di ciò che naturalisticamente può esser realizzato anche da chi non possegga quella qualifica.